Requisiti di qualificazione negli R.T.I.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, con la sentenza n. 144 del 9 maggio 2024, ha fornito un’importante interpretazione in materia di requisiti di qualificazione delle imprese partecipanti a un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), nell’ambito degli appalti pubblici. La pronuncia affronta diversi aspetti cruciali, offrendo chiarimenti su questioni di rilevanza pratica per gli operatori del settore.

La vicenda

A seguito di un bando di gara per un appalto pubblico, risultava aver ottenuto il maggior numero di punti l’R.T.I. Alfa, ma, al momento della verifica della documentazione amministrativa del primo classificato, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) rilevava delle incongruenze tra le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di qualificazione e le quote di esecuzione, dichiarate dall’R.T.I., tanto da dover chiedere a quest’ultimo di dimostrare l’effettivo possesso del requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in una determinata categoria prevalente, oggetto di quelle medesime incongruenze.

Questo specifico requisito, infatti, era espressamente richiesto dalla legge dalla gara, a pena di esclusione, ai fini della partecipazione alla stessa procedura. L’R.T.I., allora, mediante una nota di riscontro, affermava, invece, la sussistenza dei requisiti di qualificazione delle proprie componenti, adducendo quattro principali argomentazioni, così graduate: il riallineamento delle quote interne all’R.T.I., un subappalto qualificante, l’aumento del quinto o, in extremis, il recesso di un componente dell’R.T.I..

Il R.U.P., però, interpretava questa nota di riscontro come ammissione della mancanza contestante e, ritenendo le violazioni non altrimenti sanabili, proponeva, quindi, l’esclusione dalla gara dello stesso R.T.I. Alfa, poi di fatto disposta dalla Stazione Appaltante. Allora, l’R.T.I. Alfa adiva il T.A.R. del Molise, chiedendo in via principale l’annullamento del provvedimento di esclusione, oltre a domande ulteriori, conseguenti all’aggiudicazione della gara ad un altro R.T.I., in qualità di secondo classificato.

La decisione

Innanzitutto, con il provvedimento in esame, il T.A.R. del Molise ha stabilito che il possesso dei requisiti di qualificazione di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo, da parte di ciascuna impresa raggruppata ed in misura non inferiore alla quota di lavori che si impegna a eseguire, riveste una valenza “sostanziale”. Questa interpretazione sottolinea l’importanza fondamentale di tali requisiti, considerandoli elementi qualificanti la stessa domanda di partecipazione della singola impresa.

Di conseguenza, richiamando il Cons. Stato, Ad. Plen., n. 6/2019, ne discende che la carenza dei requisiti di qualificazione “sostanziali”, anche per una sola delle imprese raggruppate ed in misura corrispondente alla quota dei lavori a cui si è impegnata durante l’offerta, comporta l’esclusione dell’intero R.T.I. dalla gara. Questo principio si applica anche se lo scostamento è minimo e, persino, nel caso in cui l’R.T.I. nel suo insieme (o un’altra impresa del medesimo) possieda i requisiti sufficienti per l’esecuzione dell’intera quota di lavori.

Inoltre, il giudice amministrativo ha precisato che tale carenza non può nemmeno essere sanata mediante il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 101, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. La decisione ribadisce, infatti, che questo istituto è finalizzato solo all’integrazione di documentazione già prodotta, ma ritenuta incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non consente, invece, la formazione di atti successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Questo principio mira a garantire l’immodificabilità e la segretezza dell’offerta, nonché l’imparzialità e la par condicio tra le imprese concorrenti, come dal richiamato Cons. Stato, Sez. V., n. 2219/2019.

La pronuncia in esame sottolinea che gli elementi essenziali della domanda devono necessariamente preesistere alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Ciò, infatti, esclude la possibilità di una partecipazione tardiva, che violerebbe le regole basilari del procedimento di gara. Il T.A.R. del Molise ha ulteriormente ribadito che non è ammissibile il soccorso istruttorio, sia in funzione integrativa sia in funzione sanate, per quei requisiti di partecipazione alla gara, nella misura in cui questi ultimi risultino carenti sin dall’inizio, sempre che siano qualificati come essenziali nella domanda.

Un altro istituto, discusso nella sentenza in questione, è quello dell’incremento del quinto, previsto dall’art. 2, comma 2 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023. Tale beneficio, secondo il T.A.R. del Molise, è applicabile a ciascuna impresa dell’R.T.I., solo se questa è qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. Questa interpretazione fornisce, quindi, un criterio preciso per l’attribuzione dell’incremento del quinto nell’ambito degli R.T.I..

Infine, è stato evidenziato l’onere per l’R.T.I., ai sensi dell’art. 97, co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, di comunicare tempestivamente al R.U.P. eventuali carenze sopravvenute in riferimento ai requisiti di ordine speciale. In tali casi, l’R.T.I. interessato deve proporre le misure idonee previste dal comma 2 del medesimo articolo, a pena di esclusione dalla gara, come accertato dal giudice amministrativo nel caso concreto sottopostogli e descritto nel paragrafo precedente.

Conclusioni

Questa pronuncia del T.A.R. del Molise offre un’interpretazione dettagliata e rigorosa delle norme in materia di qualificazione degli R.T.I. negli appalti pubblici. In particolare, la sentenza ribadisce l’importanza della corretta e completa presentazione dei requisiti al momento della partecipazione alla gara, soprattutto quelli di ordine speciale, i limiti dell’istituto del soccorso istruttorio e la necessità di una gestione attenta e tempestiva di eventuali carenze sopravvenute. Tali principi mirano a garantire la trasparenza, l’equità e l’efficienza nelle procedure di appalto pubblico, fornendo, al contempo, agli operatori del settore linee guida chiare per la partecipazione alle gare in forma di R.T.I..

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