Responsabilità del progettista per falsa asseverazione di conformità delle opere edilizie

Responsabilità del progettista per falsa asseverazione di conformità delle opere edilizie

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 41814 del 7 novembre 2022, ha riconosciuto la penale responsabilità ex art. 481 c.p. del progettista che, nella relazione allegata alla S.C.I.A., assevera falsamente la conformità delle opere edilizie agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio comunale.

Il caso

La vicenda oggetto di ricorso riguardava un progettista che era stato condannato nel giudizio di merito per il reato di cui all’art. 481 c.p. (falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) in relazione all’art. 29, comma 3, D.P.R. 380/2001 (in materia di responsabilità per opere soggette a S.C.I.A.) per avere falsamente attestato in una S.C.I.A. la conformità delle opere edilizie agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio comunale.

La normativa di riferimento

L’art. 481 c.p. prevede il reato di “falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità” e punisce chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

L’art. 29, comma 3, D.P.R. 380/2001, rubricato “Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore, nonché anche del progettista per le opere subordinate a S.C.I.A.”, stabilisce che il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la S.C.I.A., almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, deve presentare allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

La decisione

Nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione, confermando la condanna del progettista, ha precisato che qualora all’imputato, nella veste di progettista, si contesti di avere asseverato, nella relazione tecnica allegata alla domanda di sanatoria ex art. 37 D.P.R. 380/2001, una conformità delle opere agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio comunale non corrispondente al vero, avendo il reato contestato natura istantanea, a nulla rileva che tali opere, dopo la presentazione della S.C.I.A., non vengano realizzate.

Inoltre, l’atto di asseverazione ha natura di “certificato” ex art. 481 c.p. per quel che riguarda non solo la descrizione dello stato dei luoghi e la ricognizione di eventuali vincoli esistenti sull’area oggetto dell’intervento edilizio, ma anche, e soprattutto, la rappresentazione delle opere che si intendono realizzare e la loro conformità agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio.

 

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