ERRORE DEL DENTISTA: QUANDO E’ POSSIBILE CHIEDERE UN RISARCIMENTO?

Può capitare purtroppo che i trattamenti odontoiatrici non diano gli esiti sperati o che lavori mal eseguiti aggravino addirittura il quadro clinico del paziente. Una prestazione odontoiatrica eseguita maldestramente può provocare danni anche seri e permanenti. Come dunque comportarsi nei casi in cui si è vittima di un errore o di un intervento grossolano commesso dal dentista? La legge prevede in questi casi una tutela per il paziente.

DISCIPLINA NORMATIVA.

 L’odontoiatra (al pari del medico) è obbligato al rispetto delle leges artis della medicina nello svolgimento della sua attività: l’odontoiatra deve assistere e curare il paziente con attenzione, perizia e competenza professionale e deve agire con scienza e coscienza, valutando il rapporto rischi/benefici.

Trattandosi di un prestatore d’opera professionale, l’odontoiatra è tenuto ad adempiere ad un’obbligazione di mezzi. Ciò significa che è tenuto a compiere la propria attività con la diligenza propria della sua professione, a prescindere dal conseguimento del risultato.

Ciò comporta che:

– ai sensi dell’art. 2236 c.c., se il dentista ha eseguito la propria prestazione professionale per far fronte a problemi tecnici di speciale difficoltà, risponderà civilmente dei danni procurati al paziente solo in caso gli venga riscontrato dolo (lesione intenzionale) o colpa grave (grave negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di regolamenti);

– quando invece il dentista ha mal eseguito prestazioni professionali considerate di routine o ordinarie, risponderà anche per colpa lieve, trattandosi di un’obbligazione di risultato ai sensi dell’art. 1176 c.c.

Nel caso in cui, allora, un paziente sia vittima di malasanità odontoiatrica (cura canalare errata, lesione di un nervo, infezioni, ascessi mal curati, ritardata diagnosi, danni da anestesia, caduta di un impianto, ecc.) potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno.

Trattandosi di responsabilità contrattuale, il paziente, per ottenere un risarcimento dovrà:

  1. a) provare di essersi sottoposto alle cure odontoiatriche presso il professionista del caso;
  2. b) provare di aver subito un danno;
  3. c) provare il nesso causale tra trattamento e danno.

Dall’altro lato, sarà il dentista a dover provare di aver operato con il giusto grado di diligenza richiesto dall’intervento. L’onere di provare la difficoltà della prestazione medica effettuata grava, dunque, sul dentista, il quale dovrà dimostrare di aver impiegato la massima diligenza.

Si segnala che, proprio in ambito odontoiatrico, molti interventi vengono considerati come obbligazioni di risultato (soprattutto protesi, interventi di impiantistica e lavori di ortodonzia), pertanto il medico si impegna ad ottenere un determinato risultato con la sua prestazione e lo garantisce al paziente. In caso di insuccesso sarà dunque chiamato a risarcire il danno anche per colpa lieve.

I DANNI RISARCIBILI.

Il paziente vittima di malpractice potrà agire per il risarcimento:

1) del danno patrimoniale comprensivo di:

     – danno emergente: costi sostenuti per l’intervento mal eseguito (parcella del dentista, acconti, costo di medicinali, ecc);

     – lucro cessante: costi che si dovranno sostenere in futuro per rimediare;

2) del danno non patrimoniale suddiviso in:

     – danno biologico: lesione subita all’integrità psico-fisica e al diritto alla salute;

     – danno morale: dolore e turbamento emotivo patiti.

CONSIGLI PRATICI PER IL PAZIENTE.

Per poter contestare il lavoro eseguito e procedere con l’accertamento di responsabilità del dentista, al fine di agire in sede di richiesta di risarcimento, è indispensabile come primo step raccogliere tutta la relativa documentazione.

È dunque fondamentale reperire la propria cartella clinica, le radiografie, le risonanze, le Tac, i referti, e tutta la documentazione sanitaria di cui si è a conoscenza. Se non si è in possesso della cartella clinica, è bene richiederla al dentista, atteso che ogni professionista è tenuto per legge a conservarla e a consegnarla su semplice richiesta del paziente.

Raccolte le prove, sarà opportuno accertare l’errore del dentista e valutare i conseguenti danni subiti, rivolgendosi all’odontologo forense, ossia una sorta di medico legale esperto in problematiche odontoiatriche.

A fini probatori risultano importanti anche le fatture, non solo perché aiutano a determinare la quantificazione del danno patrimoniale, ma anche perchè esse attestano che la prestazione è stata eseguita presso il determinato studio dentistico.

ASSISTENZA LEGALE.

Alla luce delle predette considerazioni, è indispensabile per il paziente rivolgersi ad un Avvocato che lo accompagni e lo segua nella complicata procedura di accertamento dell’errore medico e di successiva richiesta di risarcimento del danno. Solo a seguito di un vaglio approfondito della questione, infatti, il legale potrà predisporre una richiesta formale di diffida e messa in mora dell’odontoiatra a titolo di risarcimento danni.

Normalmente poi il dentista si rivolgerà alla propria assicurazione per la denuncia del sinistro. Avviata la procedura, l’Avvocato potrà allora prendere contatto con la Compagnia Assicuratrice del professionista al fine di ottenere un equo risarcimento.