Responsabile di diffamazione il gestore del sito per i commenti altrui

Con sentenza del 27 dicembre 2016 n. 54946 la Corte di Cassazione ha condannato il gestore di un sito internet per il commento diffamatorio pubblicato da un lettore dello stesso.

In questo caso a subire pesanti offese è stato Carlo Tavecchio, presidente della Federazione italiana gioco calcio, a causa di un commento pubblicato nel 2009 sul sito Agenziacalcio.it.

 

È la prima volta che la Corte di Cassazione assume un tale orientamento, che risulta essere opposto a quello sostenuto dalla Corte di giustizia europea, la quale in passato aveva tutelato i gestori di portali online.  D’ora in poi risulterà molto difficile gestire un sito web, poichè andrebbe controllato ogni singolo commento da parte degli utenti.

 

Nel caso di specie il gestore del sito è stato condannato a pagare 60 mila euro a Tavecchio per concorso in diffamazione, in quanto aveva ricevuto una mail con il certificato penale di Tavecchio, inviata proprio dall’autore del commento. Lo stesso commento altresì non sarebbe stato subito cancellato, ma sarebbe rimasto online per circa due settimane procurando gli effetti diffamatori.

L’imputato ha cercato di difendersi sostenendo di essere venuto a conoscenza del fatto solo quando la polizia ha ordinato il sequestro preventivo del sito. Ma i fatti lo smentirono, in quanto lo stesso gestore del sito aveva pubblicato un articolo, prima del sequestro, dal titolo “chiedere se Tavecchio è stato eletto legalmente è diffamazione” ed aveva risposto ad un comunicato della Federazione italiana Gioco calcio riconoscendo il dovere del sito di fornire un’informazione senza censure sui motivi di ineleggibilità di Tavecchio.

È necessario perciò prestare attenzione a tutto ciò che si esterna nel web, ciò valga sia per gli utenti che per i gestori del sito.

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