Responsabilità professionale e dichiarazioni in sede di conclusione della polizza RC

Con ordinanza n. 29456 del 2025, la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sull’interpretazione delle dichiarazioni, rese da un professionista all’assicuratore in vista della conclusione di una polizza RC, soprattutto quando relative a circostanze conosciute solo dall’assicurato.

Queste ultime, infatti, possono essere rilevanti ai fini della valutazione del rischio e, in generale, delle condizioni contrattuali che l’assicurazione decide di accettare concludendo la polizza con il professionista ai sensi dell’art. 1892 c.c.. Di conseguenza, risultano valide le clausole contrattuali che subordinano l’operatività della polizza in applicazione di tali principi di diritto, assumendo particolare rilievo le dichiarazioni rese dall’assicurato prima della conclusione del contratto di assicurazione e dopo un’attenta analisi delle clausole presenti in quest’ultimo.

La vicenda

Tizio sosteneva un intervento chirurgico presso una struttura sanitaria privata, eseguito dal medico chirurgo Caio insieme alla relativa equipe. Tuttavia, a seguito di tale intervento, Tizio moriva e i suoi congiunti convenivano in giudizio sia la struttura sanitaria privata sia alcuni sanitari, tra cui Caio, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del decesso.

Durante il procedimento in primo grado, tutti i soggetti convenuti venivano autorizzati a chiamare in causa le rispettive assicurazioni, tra le quali Beta s.p.a. al fine di manlevare Caio.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale accertava la responsabilità esclusiva di quest’ultimo medico per cosiddetta “malpractice” medica e condannava Beta s.p.a. a manlevare il proprio assicurato. L’impresa assicuratrice, allora, proponeva appello, eccependo l’inoperatività della polizza conclusa con Caio solo alcuni giorni dopo il decesso di Tizio.

In particolare, in tale polizza, di tipo “claims made” e con efficacia retroattiva, vi era una clausola che subordinava l’operatività della polizza stessa, alternativamente, all’assenza di richieste risarcitorie ricevute dall’assicurato prima della sua stipula oppure alla circostanza che quest’ultimo non fosse comunque a conoscenza dell’esistenza dei presupposti di una sua eventuale responsabilità risarcitoria. Beta s.p.a. sosteneva quindi che il medico chirurgo Caio fosse a conoscenza di aver provocato un danno al paziente Tizio, ma che tali circostanze non fossero state dichiarate all’assicurazione prima della stipula della polizza RC. Essendosi avverata la condizione contrattualmente prevista, allora, la polizza conclusa tra Beta s.p.a e Caio non sarebbe stata operativa nei confronti del risarcimento dei danni avanzato dai congiunti di Tizio. Tuttavia, l’appello veniva rigettato dal giudice di secondo grado, avendo accertato la Corte d’Appello che Caio non aveva ricevuto alcuna richiesta risarcitoria dai congiunti di Tizio nei giorni intercorrenti tra il decesso di quest’ultimo e la conclusione della polizza e, pertanto, Beta s.p.a. presentava ricorso alla Corte di Cassazione.

La decisione

In accoglimento del ricorso dell’impresa assicuratrice, la Suprema Corte ha ritenuto carenti le verifiche del giudice di secondo grado in merito all’efficacia della clausola descritta sopra, alla luce di un’interpretazione della stessa secondo le previsioni dell’art. 1892 c.c..

Quest’ultimo articolo, infatti, disciplina l’ipotesi di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dell’assicurato, con dolo o colpa grave prima, della sottoscrizione di una polizza, relative a circostanze in grado di incidere sulla volontà dell’assicuratore di concludere quel contratto assicurativo e sulle condizioni pattuite in quest’ultimo. La norma in esame, quindi, tutela l’impresa assicuratrice e, in occasione dell’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha ribadito come l’art. 1892 c.c. imponga all’assicurato di tenere la massima buona fede nei confronti dell’assicuratore durante la fase precontrattuale, poiché solo il primo può conoscere tutte le circostanze concrete che consentiranno al secondo di valutare l’intensità del rischio assunto con la polizza e di determinare, di conseguenza, il relativo premio.

In applicazione di tale principio di diritto, la Suprema Corte ha ritenuto la clausola contrattuale pattuita tra Caio e Beta s.p.a. composta da due condizioni distinte e autonome (l’assenza di richieste risarcitorie ricevute da Caio prima della sottoscrizione della polizza e la non conoscibilità da quest’ultimo dell’esistenza dei presupposti di un’eventuale responsabilità risarcitoria), con conseguente obbligo per il giudice di verificare separatamente l’avveramento di ciascuna. La causa veniva quindi rimessa alla Corte di Appello, per l’analisi delle circostanze fattuali relative anche alla seconda condizione, come interpretata alla luce dell’art. 1892 c.c..

Conclusioni

In conclusione, con l’ordinanza n. 29456 del 2025, la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti in merito all’obbligo, per l’assicurato, di tenere una condotta precontrattuale ispirata alla massima buona fede nei confronti del proprio assicuratore.

Quest’ultimo, infatti, non è in grado di conoscere appieno la situazione in cui si trova l’assicurato al momento della conclusione della polizza, motivo per cui la legge lo tutela dalle dichiarazioni inesatte o reticenti, rese dal contraente con dolo o colpa grave. Confermando la piena validità di clausole che rafforzano anche a livello contrattuale l’applicazione di tale principio di diritto, la Suprema Corte ha rimarcato l’importanza delle dichiarazioni rese dall’assicurato durante la fase precontrattuale all’assicuratore, nonché di un’attenta analisi delle clausole contrattuali presenti nella polizza.

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