Il D.l. n. 37/ 2017 attuativo della direttiva 2014/92/UE, in materia bancaria, è interessante sopratutto per quanto riguarda il trasferimento dei conti correnti da una banca all’altra.

L’art. 126 – quinquiesdecies al co. 1 riconosce a tutti i consumatori il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta, avviabile su richiesta e autorizzazione del consumatore stesso.

Qualora i conti avessero due o più titolari è necessaria l’autorizzazione di tutti i titolari.

La banca è tenuta ad eseguire il trasferimento entro 12 giorni lavorativi dalla ricezione dell’autorizzazione da parte del consumatore.

Inoltre la banca è responsabile di tutta la procedura di trasferimento, che può riguardare tutti o alcuni dei bonifici in entrata, ordini di bonifico od ordini di addebito diretto, fornendo obbligatoriamente al consumatore tutte le informazioni utili per la riattivazione dei pagamenti sul conto di pagamento di destinazione.

L’Istituto di credito deve garantire gratuitamente al cliente il reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul conto di pagamento di origine verso il conto di pagamento di destinazione per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data specificata nell’autorizzazione all’ esecuzione del servizio di trasferimento.

Il co. 9 dello stesso articolo prevede poi che: “se il consumatore ha obblighi pendenti che non consentono la chiusura del conto di pagamento di origine, il prestatore di servizi di pagamento trasferente ne informa immediatamente il consumatore. In tal caso, resta fermo l’obbligo del prestatore di servizi di pagamento trasferente di effettuare tutte le operazioni necessarie all’esecuzione del servizio di trasferimento entro i termini previsti, ad eccezione della chiusura del conto di pagamento di origine. L’esecuzione del servizio di trasferimento non puo’ essere condizionata alla restituzione da parte del consumatore di carte, assegni o altri strumenti di pagamento collegati al conto di origine”.

L’art. 126 – septiesdecies conseguentemente afferma che “salvo il dritto al risarcimento del danno ulteriore, anche non patrimoniale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento”, la banca è tenuta a corrispondere al consumatore, senza indugio e necessità di costituzione in mora, una penale di 40 euro, maggiorata per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo determinato applicando, alla disponibilita’ esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento, un tasso annuo pari al valore piu’ elevato del limite stabilito ai sensi e in conformità all’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nel periodo di riferimento.

Fonti: D.lgs. 15 marzo 2017, n. 37