In tema di affitto d’azienda, presupposto necessario perché l’affittuario eserciti il diritto di prelazione all’acquisto, previsto dall’art. 3, comma 4, legge n. 223 del 1991, nel caso in cui il concedente sia assoggettato a procedura concorsuale, è la sussistenza della qualità di affittuario, de jure, al momento della definitiva determinazione del prezzo di vendita, dovendosi, per contro, escludere quando il contratto di affitto sia cessato, pur se l’affittuario sia rimasto nella materiale detenzione dell’azienda, in carenza di un diritto di proroga ex lege del contratto. Ciò è stato ribadito, conformemente all’orientamento prevalente in giurisprudenza, dalla Cassazione Civile con la sentenza n. 7753 del 16 aprile 2015. Nel caso di specie, il Tribunale di Bari respingeva il reclamo proposto dalla società Alfa s.r.l. avverso il decreto di trasferimento del complesso industriale emesso dal Giudice Delegato del Fallimento della società Beta s.p.a. in favore della prima. In particolare, il giudice di prime cure negava alla reclamante il diritto di prelazione legale all’acquisto del ramo d’azienda concesso in affitto ai sensi dell’art.3 l.n.223/1991, rilevando che, il diritto di prelazione d’acquisto sul ramo d’azienda in affitto era stato eseguito dopo la scadenza del termine di legge. La legge 223/1991 all’art.3 infatti, attribuisce il diritto di prelazione solo all’affittuario, chiedendo quindi la sussistenza di tale qualità al momento in cui si esercita il diritto, da intendersi la data di determinazione definitiva del prezzo di vendita del bene, indipendentemente dal fatto che l’azienda possa essere rimasta, dopo la cessazione del titolo giuridico, nella materiale detenzione dell’affittuario. Contro questa decisione la società Alfa s.r.l. denunciava il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art.3 comma 4 della legge 231/1991. Gli Ermellini però, decidono di respingere il ricorso in quanto il presupposto necessario affinché l’affittuario eserciti il diritto di prelazione all’acquisto, è la sussistenza della qualità di affittuario de jure al momento della definitiva determinazione del prezzo di vendita. E precisano inoltre, che gli argomenti addotti dalla parte non possono indurre ad un ripensamento di tale indirizzo: la formulazione letterale della norma non consente di ritenere la spettanza del diritto a chi non abbia più la gestione dell’azienda e soprattutto non può ritenersi l’attribuibilità del diritto a chi non possa più vantare un titolo giuridico a base della gestione, ma solo una situazione di mero fatto.

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 16/04/2015

Numero: 7753