All’interno di una polizza per responsabilità civile verso terzi (escluse le polizze RCA) è possibile trovare delle clausole cd. “claim’s made.

Attraverso tale previsione le parti stabiliscono che il sinistro venga attivato dalla richiesta di risarcimento che l’assicurato riceve, con la conseguenza che le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta.

Di fatto, quindi, l’assicurato viene tutelato solo se, nel momento in cui gli pervenga la richiesta di risarcimento da parte del terzo, la polizza risulti ancora attiva.

Sulla base di quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 1322 c.c., il quale afferma che “le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”, la Cassazione ha recentemente ritenuto l’illegittimità di tali clausole, in quanto tendenti a coprire l’assicurato solo per un periodo ben definito.

Le clausole “claim’s made” che escludano le richieste postume, infatti, costituirebbero un patto atipico immeritevole di tutela perché realizzano un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore e pongono l’assicurato in una condizione d’indeterminata e non controllabile soggezione.

Il caso specifico, oggetto di sentenza, riguarda la richiesta di risarcimento del danno avanzata da un paziente nei confronti dell’ospedale all’interno del quale era stato sottoposto ad operazione chirurgica, le cui conseguenti lesioni si erano manifestate a distanza di tempo dalla stessa.

L’azienda ospedaliera provvedeva, quindi, a chiamare in causa la propria assicurazione, la quale negava il pagamento dell’indennizzo in forza delle clausole “claim’s made” inserite nella polizza.

Sebbene al momento dell’operazione l’assicurazione fosse ancora attiva, infatti, la stessa però risultava scaduta quando la richiesta di risarcimento del danno era pervenuta all’assicurata, con la conseguenza che la copertura non poteva essere attivata.

Tenendo conto del fatto che è praticamente impossibile che la vittima di un danno abbia la prontezza ed il cinismo di chiederne immediatamente il risarcimento al responsabile, soprattutto in ambito sanitario, ove il danno può manifestarsi anche dopo diversi anni, la Cassazione ritenne immeritevole di tutela e quindi illegittima la clausola “claim’s made” inserita nella polizza stipulata dall’Azienda sanitaria e condannò l’assicurazione a tenerla indenne.

Fonte: Cass.civ., 28.04.2017, n. 10506