Secondo quanto stabilito dal d.lgs 6/2003, se in seguito all’estinzione di una società per cancellazione dal registro delle imprese, non viene meno ogni rapporto giuridico facente capo alla stessa, si verifica un fenomeno di tipo successorio consistente nel trasferimento ai soci dell’obbligazione societaria, i quali sono tenuti a rispondere nei limiti di quanto riscosso con la liquidazione o illimitatamente, a seconda della loro responsabilità relativamente ai debiti sociali. Nel caso in cui l’estinzione della società sia avvenuta in pendenza di un processo, quindi, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società è inammissibile se non proveniente o indirizzata dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta.

In tal senso si è pronunciata la Cassazione, in seguito alla richiesta di pagamento del corrispettivo per l’esecuzione di lavori extracontrattuali da parte di una società che aveva stipulato un contratto d’appalto con un’altra società committente, la quale, nel corso del giudizio, era stata posta in liquidazione ed effettivamente chiusa. Con la cancellazione dal registro delle imprese la società perde la capacità di stare in giudizio e l’impugnazione della sentenza nei suoi confronti è inammissibile, in quanto deve essere diversamente indirizzata ai soci successori. L’unica parte a non essere legittimata né attiva né passiva è il liquidatore, il quale non è successore e neppure coobbligato della società e con la cancellazione della stessa perde altresì qualsiasi potere rappresentativo.

Autorità: Cass.civ., sez. II

Data: 12/05/2016

Numero: 9767