La protezione del diritto d’autore riguarda anche il cosiddetto “software” (rappresentante la sostanza creativa dei programmi informatici), e richiede, così come per qualsiasi altra opera, l’originalità dell’opera stessa come requisito fondamentale, occorrendo pertanto stabilire se il programma sia o meno frutto di un’elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti.  Creatività e originalità sussistono comunque, anche quando l’opera sia composta da idee e nozioni comprese nel patrimonio intellettuale di altre persone, purché esse vengano formulate in maniera differente, autonoma e personale rispetto alle precedenti.
Nel caso di specie, la società attrice, titolare di un programma informatico predisposto per le agenzie di viaggio, citava in giudizio la società titolare di un programma del tutto simile e una srl (di cui il convenuto era unico socio ed amministratore) che a sua volta commercializzava tale programma. Secondo l’attrice, i programmi denunciati erano la derivazione di quello proprio, peraltro, a sua volta, frutto delle elaborazioni del titolare della società convenuta, che precedentemente era stato dipendente della prima. L’attrice chiedeva l’accertamento della contraffazione del programma e dell’attività di concorrenza sleale svolta a suo danno, implicante la condanna del contraffattore al risarcimento dei danni. 
Data l’assoluta somiglianza dei due programmi, la loro intercambiabilità e, allo stesso tempo, provata l’ininfluente partecipazione del titolare della società convenuta alla realizzazione del primo programma in costanza di un rapporto di lavoro subordinato con la società attrice, il Giudice ha concluso sia per l’accertamento della violazione dei diritti sul software sia per la sussistenza della concorrenza sleale, ex art. 2598 c.c, n.3.
Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 13/06/2014
Numero: 13524