Solo l’inadempimento attuale e concreto, in un contesto di squilibrio contrattuale, legittima l’esercizio dell’eccezione ex art. 1460 c.c.

In occasione dell’ordinanza n. 4134 del 2025, la Corte di Cassazione ha precisato quali sono gli elementi di maggior rilievo nella valutazione dell’inadempimento, al fine di proporre validamente l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c..

La vicenda

La società Alfa accusava il mancato pagamento degli importi dovuti da parte della società Beta, in virtù di un contratto concluso tra le medesime, vedendosi quindi costretta a procedere al recupero giudiziale del credito. A seguito dell’instaurazione di un procedimento monitorio, la società Alfa otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme di denaro pari ad Euro 474.844,14 da parte della società Beta. Quest’ultima, allora, formulando un’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. nei confronti della società Alfa, incardinava presso il Tribunale Ordinario di Milano un giudizio in opposizione al predetto decreto ingiuntivo, ottenendone la revoca. La sentenza di primo grado veniva poi impugnata dalla società Alfa, ma la Corte d’Appello di Milano rigettava il ricorso, e così si adiva la Suprema Corte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla società Alfa, rilevando come la Corte d’Appello non avesse applicato correttamente l’art. 1460 c.c. in riferimento alla vicenda sopra descritta. La Suprema Corte, infatti, dapprima ha ricordato che, nel caso di contratto a prestazioni corrispettive, l’esercizio dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. da un contraente presuppone l’esistenza di una condotta inadempiente tenuta dalla controparte contrattuale. Ai fini dell’accertamento di quest’ultima, in particolare, è stata precisata la necessità di verificare l’attualità e la concretezza dell’inadempimento, in specifico riferimento alla situazione di fatto, non rilevando, quindi, la mera eventualità di un inadempimento potenziale oppure solamente futuro e soggettivamente già paventato dalla parte che solleva l’eccezione ex art. 1460 c.c.. La Corte di Cassazione, successivamente, ha ricordato altresì che tale eccezione dev’essere sollevata secondo la cd. buona fede “oggettiva”, che si manifesta allorché la condotta inadempiente abbia effettivamente influito sull’equilibrio sinallagmatico del contratto, anche alla luce dell’interesse dell’altro contraente. Tale ragione, quindi, si concretizza in una valutazione della proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti delle parti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva da esse fornita, ma in relazione alla situazione oggettiva ravvisabile dal Giudice investito della questione. In considerazione dei principi di diritto appena esposti, allora, la Corte di Cassazione ha constato come la società Beta avesse espresso solo una “forte preoccupazione” ed un mero rischio circa un futuro inadempimento della società Alfa. D’altro canto, nell’ordinanza in commento si osservava anche che, alla scadenza del termine per saldare la somma dovuta, la stessa società Alfa aveva concluso ulteriori accordi per posticipare il pagamento, non determinandosi, pertanto, un’influenza concreta nell’equilibrio contrattuale tale da legittimare l’esperimento dell’eccezione ex art. 1460. Infine, la Corte di Cassazione evidenziava che, in ogni caso, la Corte d’Appello non aveva svolto un giudizio di comparazione tra gli inadempimenti di entrambe le parti e, alla luce di tutto ciò, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla giudice di secondo grado.

 

In conclusione, con l’ordinanza n. 4134 del 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito, precisando ulteriormente, i presupposti alla base di un valido esperimento dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c, ponendo particolare attenzione alle forme in cui si manifesta la condotta inadempiente nella singola vicenda, di volta in volta in esame, ed alle valutazioni relative alla proporzionalità tra le condotte inadempienti tenute da tutte le parti contrattuali.

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