Sul licenziamento a seguito di uso improprio dell’auto aziendale
Come noto, quando l’auto aziendale è concessa in uso al dipendente, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività lavorativa, si parla di bene strumentale, poiché il veicolo è una proprietà del datore di lavoro e serve per l’operatività dell’organizzazione.
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul delicato tema della legittimità del licenziamento connesso ad un uso improprio dell’auto aziendale, confermando i precedenti orientamenti.
Il caso
La dipendente di un’azienda nel milanese era stata licenziata per aver utilizzato l’auto e la carta di credito aziendale per finalità non connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il Tribunale di Milano aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento per tardività della contestazione disciplinare sul rilievo che la società datoriale aveva omesso di svolgere tempestivi controlli, così pregiudicando il diritto di difesa della dipendente.
La Corte di Appello di Milano, richiamati i precedenti di legittimità ed in sintonia con essi, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva che l’immediatezza della contestazione dovesse valutarsi avuto riguardo non al verificarsi dei fatti contestati, bensì al momento in cui il datore di lavoro ne aveva avuto conoscenza.
La decisione
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 15 marzo 2023, n. 7467, afferma come sia legittimo il licenziamento della dipendente, anche se la contestazione degli addebiti non era avvenuta nell’immediatezza.
Infatti, nel rapporto di lavoro in generale, e in particolar modo quando si assegna al dipendente l’auto aziendale e la carta di credito intestata alla società, si fa affidamento sul corretto utilizzo di tali strumenti di lavoro, in funzione esclusiva delle esigenze connesse alla prestazione, non potendosi esigere un controllo costante da parte del datore di lavoro, poiché quest’ultima azione non comporterebbe altro che una pregiudiziale sfiducia nell’operato del dipendente.
Si è, infine, sottolineato come il datore abbia il potere, ma non l’obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti e di contestarne loro qualsiasi infrazione.