Sulla possibilità di usucapire da parte di una società

Come noto, l’usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà mediante il possesso di un bene mobile o immobile per un periodo di tempo determinato dalla legge: in altri termini, l’usucapione è l’effetto principe del possesso stesso.

Più precisamente, ai fini dell’acquisto della proprietà per usucapione, l’art. 1158 c.c. richiede un possesso continuo ed ininterrotto per vent’anni da parte del possessore: lo stesso deve comportarsi come se fosse il vero proprietario (uti dominus). Possono usucapire tutti i soggetti in grado di possedere, di essere titolari di diritti e capaci processualmente: si tratta di un orientamento pacifico in dottrina.

Il problema si pone con riguardo alle persone giuridiche, ed è quello della possibilità di riconoscere a questi soggetti la legittimazione attiva in un giudizio di usucapione.

Il caso

Il caso riguardava un magazzino in comproprietà di 3 coeredi, 2 dei quali titolari di una S.r.l. che aveva sede nel suddetto magazzino. La S.r.l. lavorava lì da oltre 20 anni senza contratto di affitto. Si richiedeva se la società potesse aver usucapito il magazzino e, conseguentemente, la quota del terzo coerede.

La possibilità di usucapire per una società

Quanto alla possibilità di usucapire per le società (in questo caso le società a responsabilità limitata), dotate di soggettività giuridica ed autonomia patrimoniale, si è affermato come esse debbano allegare un possesso direttamente riferibile alle stesse, pur se, in ipotesi, esercitato da un soggetto estraneo alla loro organizzazione, ma animato dalla volontà di riferire quel possesso alla medesima persona giuridica.

Questo l’orientamento espresso da vari tribunali ordinari, in particolar modo dal Tribunale di Reggio Calabria e Grosseto, dove il rilevante numero di giudizi di usucapione promossi davanti ai suddetti Tribunali e la ricorrenza di questioni problematiche inerenti alla individuazione della legittimazione attiva e passiva, hanno stimolato, all’interno delle rispettive sezioni civili, una riflessione che ha portato all’elaborazione di un Vademecum per quella tipologia di cause (Tribunali di Reggio Calabria e Grosseto, Vademecum per i giudizi di usucapione dei beni immobili).

Va inoltre ricordato come nel giudizio ordinario di usucapione legittimato passivo sia il proprietario (o il possessore) del bene e che, comunque, la sentenza dichiarativa dell’acquisto per usucapione non potrà avere alcun effetto di giudicato nei confronti dell’eventuale proprietario pretermesso, il quale potrà agire con l’opposizione di terzo.

Nel caso in esame, dunque, si poteva affermare come, una volta accertati i requisiti previsti dall’art. 1158 c.c., la società, avendo usucapito il magazzino, avesse usucapito anche la quota del terzo coerede.