Sulla responsabilità del mediatore a seguito di mancata informazione sulle irregolarità urbanistiche

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 11371 del 2023, torna a pronunciarsi sugli obblighi del mediatore.

Come noto, ai sensi dell’art. 1759, comma 1, c.c. il mediatore “deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso”.

Il mediatore immobiliare che, pur essendone a conoscenza, non comunica all’acquirente l’esistenza di irregolarità urbanistiche o edilizie relative all’immobile oggetto della vendita, può essere chiamato a risarcire i danni?

Il caso

Il Tribunale di Genova condannò Tizio, titolare della P. Agenzia Immobiliare, al risarcimento dei danni in favore di Caio dell’importo di Euro 10.620,00, oltre rivalutazione ed interessi, pari all’importo della provvigione corrisposta per l’acquisto di un immobile sito in Genova.

Tizio propose appello nei soli confronti di Caio e il gravame è stato accolto dalla Corte d’appello di Genova. Caio ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova.

La decisione

La Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata. In particolare, ha affermato come il mediatore abbia, ai sensi dell’art. 1759, comma 1, c.c., l’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, nel cui ambito è incluso l’obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze dell’affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l’uso della diligenza qualificata propria della sua categoria, idonee ad incidere sul buon esito dell’affare.

Nel caso in esame, la mancata informazione del promissario acquirente riguardo all’esistenza di irregolarità urbanistiche o edilizie non ancora sanate rendeva il mediatore responsabile verso il cliente.

In altri termini, la Cassazione stabilisce che il mediatore debba comunicare alle parti le circostanze a lui note o che avrebbe dovuto conoscere con l’uso della diligenza imposta dalla natura professionale dell’attività esercitata e, pertanto, la responsabilità risarcitoria del mediatore reticente o mendace può correlarsi al minore vantaggio o al maggiore aggravio patrimoniale derivanti dalle determinazioni negoziali della parte che siano state effetto del deficit informativo subito, o anche all’importo della provvigione corrisposta nella prospettiva di un affare che avrebbe richiesto una diversa valutazione economica.