Sulla revoca della patente a seguito di lesioni stradali

Come noto, il Legislatore ha disciplinato le lesioni stradali come reato autonomo dal 2016, ovvero da quando la legge 41/2016 ha introdotto tale fattispecie specifica. In particolare, ai sensi dell’articolo 590-bis del codice penale: “chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno atre anni per le lesioni gravissime”.

La pena prevista per l’ipotesi base è poi aggravata in una serie di ipotesi che vanno dall’aver commesso il fatto in stato di ebbrezza alcoolica o in stato di intossicazione dovuta all’assunzione di stupefacenti o ancora per aver perpetrato il reato ponendo in essere violazioni particolarmente significative di norme di comportamento previste dal Codice della Strada. Particolarmente dibattuta è la questione dell’applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente, qualora non risultino contestate le suddette aggravanti.

Il caso

Il caso vedeva una donna essere ritenuta responsabile per il reato di cui all’art. 590-bis c.p., con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida per non avere visto fermo sulla strada con apposito segnale il conducente di un’altra vettura che era rimasto privo di carburante e di averlo colpito e schiacciato contro la portiera della sua auto, così provocandogli policontusioni da cui derivavano malattie giudicate guaribili in 61 giorni.

Con ricorso per Cassazione la ricorrente lamentava, in particolare, l’avvenuta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente quale conseguenza ex lege della condanna per il reato di cui all’art. 590-bis c.p., senza alcuna motivazione al riguardo, ponendosi così in contrasto con il tenore dell’art. 222, co. 2, CdS, come modificato dalla sentenza della Corte Cost. n. 88/19, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in oggetto nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dal comma 2 e 3 degli artt. 589-bis e 590-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 7596 del 2023, ha affermato come il caso in esame rientri nelle ipotesi previste dall’intervento correttivo della Corte costituzionale, poiché non risultano contestate alla ricorrente le aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Deve dunque ribadirsi che il giudice di merito, chiamato a determinare la sanzione amministrativa accessoria, ove stabilisca che l’imputato sia meritevole della sanzione maggiormente afflittiva (revoca della patente di guida), debba dare conto in modo puntuale delle ragioni che lo abbiano indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole, pure in assenza delle aggravanti di cui al secondo e terzo comma dell’art. 589 bis c.p.

Nel caso di specie tale vaglio da parte del giudice di merito non vi è stato, traducendosi altresì in una omessa motivazione riguardo all’applicazione della sanzione accessoria applicabile: ne è conseguito l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida.