Con un’interessante ordinanza, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in tema di validità delle contestazioni a seguito di violazioni al Codice della Strada.

Il caso e la vicenda processuale.

La vicenda riguardava Tizio, sorpreso a circolare con patente di guida sospesa, al di fuori degli orari previsti con l’apposito permesso concessogli dalla Prefettura.

Gli veniva, quindi, contestata la violazione dell’art. 218 CdS con conseguente emanazione dell’ordinanza ingiuntiva.

Tizio impugnava l’ordinanza avanti il Giudice di Pace, ma senza alcun esito.

Proponeva, pertanto, ricorso in appello: il Tribunale di Beta accoglieva il ricorso, riformando la pronuncia, annullando l’ordinanza e dichiarando illegittima la contestazione perché carente dell’avviso al trasgressore che, in quello specifico caso, non era ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Secondo il Tribunale, i requisiti di contestazione dell’illecito amministrativo in materia di circolazione stradale sarebbero tutti previsti a pena di nullità.

La pronuncia veniva, quindi, impugnata dalla Prefettura, la quale evidenziava che l’art. 202, co. 3-bis, del C.d.S. esclude il pagamento in misura ridotta proprio per le violazioni di cui all’art. 218 CdS, prevedendo espressamente che il verbale di contestazione sia trasmesso al Prefetto del luogo entro dieci giorni.

La posizione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione condivideva la censura avanzata dalla Prefettura, confermando, in particolare, come nel caso di specie non fosse ammesso il pagamento in misura ridotta, per cui il verbale di contestazione doveva essere trasmesso al Prefetto.

In altri termini, diversamente da quanto rilevato in sentenza, il verbale di accertamento non doveva contenere, a pena di nullità, l’informazione circa il fatto che in quel caso non fosse consentito il pagamento della sanzione in misura ridotta: l’art. 200 C.d.S. non annovera, infatti, questo elemento tra i requisiti del verbale, né ciò è previsto dall’art. 383 del regolamento esecutivo del codice stesso (cui l’art. 200 C.d.S. espressamente rinvia), prescrivendo unicamente che i ragguagli relativi al pagamento in forma ridotta debbano essere forniti solo quando la riduzione è consentita (Cass. 29428/2023).