Sull’illegittimità del verbale di contestazione se il segnale è a meno di 1 km dall’autovelox

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in tema d’illegittimità del verbale di contestazione della violazione dell’art. 142, comma 9, CdS, per eccesso di velocità.

Il caso

Il Sig. Tizio proponeva opposizione avanti al Giudice di Pace territorialmente competente avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142, comma 9, CdS emesso dalla Polizia locale per eccesso di velocità rispetto al limite di 70 km/h.

Il ricorrente veniva sanzionato con una multa di circa Euro 550,00 e la decurtazione di sei punti dalla patente.

Innanzi al Giudice di Pace, il ricorrente faceva valere l’omesso rispetto della distanza minima di un chilometro tra il segnale di limite di velocità e l’autovelox, di cui all’art. 25, comma 2, l. n. 120/2010.

L’opposizione è stata rigettata in primo grado, per poi essere accolta in secondo grado.

Pertanto, l’Amministrazione ricorreva in Cassazione.

La decisione

L’Amministrazione sosteneva che, nel caso di specie, andasse disapplicato il capo 7.6 allegato al D.M. n. 282/2017 di attuazione dell’art. 25 comma 2 della L. 120/2010 atteso che, sempre secondo le tesi della parte ricorrente, l’ambito di applicazione della predetta norma – che impone la distanza di un chilometro tra segnale che impone il limite di velocità e la postazione autovelox – sarebbe limitato al caso in cui vi sia un segnale che imponga di abbassare il limite di velocità e non di un segnale che ripeta, in modo inalterato, il limite precedente.

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 25544/2023, rigettando il ricorso, considerava tale interpretazione del tutto insostenibile, atteso che il segnale di limite di velocità, prescrivendo un divieto, segnala, in ogni caso, un’imposizione, indipendentemente dall’esistenza di un precedente limite e dall’entità di tale limite.

A nulla rilevava, per di più, la prova che l’utente della strada si fosse effettivamente immesso dal tratto di strada ove, nel caso di specie, vigeva il limite di 50 km/h – inferiore rispetto a quello di 70 km/h vigente dopo l’intersezione – considerato che il verbale di violazione del Codice della strada risultava viziato per la questione oggettiva del posizionamento dell’autovelox ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale di limite di velocità.