Secondo quanto previsto dalla Legge n. 427/1993, attuativa della direttiva 92/77/CEE del 19 ottobre 1992, in tema di riavvicinamento delle aliquote I.V.A., è possibile per le aziende somministratrici di gas per uso domestico prevedere un’aliquota ridotta del 10%, invece che del 20%, per quegli utenti che installino un doppio impianto di gas metano destinato alla cottura di cibi ed alla produzione di acqua calda. Non sussiste però alcun obbligo, da parte della società, di informare gli utenti in merito a tale possibilità di risparmio, in quanto la normativa prevista per legge è di conoscibilità generale, con la conseguenza che il principio di buona fede possa essere invocato solo nel caso in cui l’utente dimostri che l’informativa gli avrebbe consentito di conseguire un effettivo vantaggio economico.

In tal senso si è pronunciata la Cassazione, in merito alla richiesta di rimborso da parte di un utente nei confronti dell’azienda somministratrice di gas, per non essere stato informato da parte di quest’ultima della possibilità di ottenere una tariffa più conveniente mediante l’installazione di due diversi impianti. Non è stato ravvisato in capo all’azienda alcun inadempimento contrattuale per la violazione delle norme di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, con la conseguenza che tale richiesta venne respinta, non essendo stato provato da parte dell’utente l’effettivo vantaggio conseguibile.

Autorità: Cass.civ., sez. III

Data: 21.03.2013

Numero: 7134