BREVI CENNI SUL TESTAMENTO OLOGRAFO

Il testamento ex art. 587 c.c. è l’atto revocabile con cui una persona fisica (de cuius) dispone delle proprie sostanze o di parte di esse per quando avrà cessato di vivere (actum mortis causa).

Caratteristiche essenziali del testamento sono:

– la revocabilità: fino all’ultimo istante di vita, il testatore è libero di modificare o revocare le proprie ultime volontà;

– la patrimonialità: contenuto tipico (anche se non esclusivo) del testamento è costituito dalle disposizioni di carattere patrimoniale;

– l’unilateralità: l’atto costituisce negozio unilaterale, pertanto necessita della volontà del solo testatore (atto non recettizio);

– l’unipersonalità: la volontà deve provenire da un unico soggetto, senza l’intervento della volontà di altri;

– la causa di morte: il testamento è un atto di ultima volontà, cioè idoneo a produrre effetti solo con la morte del de cuius;

– la forma: l’atto deve essere redatto in una delle forme previste dalla legge (testamento pubblico, olografo, segreto o internazionale).

Il testamento olografo, disciplinato dall’art. 602 del Codice Civile, è certamente quello più conosciuto, in quanto esso è semplice da redigere o da modificare, inoltre ha il grande vantaggio di essere riservato.

Gli svantaggi del testamento olografo sono però facilmente intuibili: l’atto, redatto da un non-conoscitore del diritto, potrebbe risultare scorretto nell’uso dei termini, impreciso nella definizione della volontà del de cuius, difficile da interpretare a causa della grafia, ovvero potrebbe altresì essere agevolmente occultato, distrutto o manomesso da terzi.

I requisiti formali del testamento olografo sono i seguenti:

  1. a) l’autografia del testo (cd. manoscrittura);
  2. b) la firma autografa;
  3. c) l’indicazione della data.

Vediamo ora alcune casistiche su cui la giurisprudenza si è dovuta pronunciare.

1) La mancata intitolazione dell’atto.

Il supporto cartaceo (o di altra specie) su cui il testamento viene scritto non deve necessariamente recare l’intestazione “testamento”, in quanto la legge non richiede specificatamente l’uso di formule sacramentali, essendo solo necessario che le disposizioni in esso contenute siano effettivamente disposizioni testamentarie dal punto contenutistico, cioè volte a disciplinare la successione del testatore. Tuttavia è consigliabile che l’intitolazione sia presente, in modo da rendere il documento anche visivamente più facilmente riconoscibile come atto di ultima volontà (Cass. Civ. sent. n. 8668/1990)

2) La guida della mano da parte di un terzo.

Il testamento olografo non può scriversi con l’intervento di mezzi meccanici (computer, macchina da scrivere ecc.) o di altra mano. Questo vale anche nel caso di un soggetto anziano o affetto da grave malattia che risulti impossibilitato a scrivere in autonomia. Pertanto, il testamento che sia scritto con il supporto di un’altra persona, che aiuti a reggere materialmente la penna, determina l’invalidità dello stesso (Cass. Civ. n. 30953/2017).

3) Una calligrafia insolita.

Potrebbe capitare che il testatore scriva correttamente di suo pugno, ma che si discosti dalla sua tipica grafia nota ai più: emblematico il caso di una persona che decida di evitare di scrivere in corsivo ed di optare per lo stampatello per questioni di maggior chiarezza visiva. Per parte della giurisprudenza tale circostanza non comporterebbe la nullità dell’atto (Cass. Civ. sent. n. 31457/2018; recentemente Trib. di Pavia Sez. III Civ.  sent. n. 37 del 2022).

In altre pronunce però la Cassazione ha sostenuto l’inammissibilità del testamento scritto con carattere diverso da quello usato quotidianamente, in quanto una grafia diversa da quella abituale non consentirebbe di accertare con sicurezza l’identità dell’autore (Cass. Civ. n. 32/1992). Si tratta cioè di un problema di riconducibilità della scrittura al suo autore.

4) L’interpolazione di un terzo.

Immaginiamo che un terzo riesca ad accedere al testamento e vi apporti delle modifiche. La Cassazione ha stabilito che, ove è possibile compiere un’opera di scrematura, e quindi separare le parti aggiunte dall’estraneo dalle parti genuine, il testamento rimarrà valido per le parti autografe; laddove non vi sia certezza sulle parti aggiunte dal terzo, il testamento perde necessariamente efficacia ( Cass. Civ. sent. n. 11733/2002).

5) La collocazione della sottoscrizione in posti inusuali.

Potrebbe capitare che il de cuius sottoscriva l’atto all’inizio della stesura del corpo centrale, o a margine dello stesso. In questo caso la prevalente giurisprudenza opta per la nullità del testamento in quanto la firma andrebbe sempre posta a chiusura delle disposizioni testamentarie. Si segnalano tuttavia alcune pronunce di senso opposto che ammettono la firma a margine (Cass. Civ. n. 16186/2003).

6) La composizione in più fogli.

Quando il testamento olografo è redatto su più fogli separati, occorre, perchè la manifestazione del testatore possa essere ritenuta valida, che tra i diversi fogli esista un collegamento materiale e che tra le varie disposizioni in essi contenute, sottoscritte alla fine dal testatore, esista un collegamento logico e sostanziale (Cass. Civ. sent. n. 11703/2001).

7) Pluralità di testamenti con medesima data.

Quado due testamenti redatti dalla stessa persona abbiano la medesima data e non sia possibile stabilire se l’uno abbia data errata, o quale  dei due sia posteriore, i testamenti devono considerarsi contemporanei ed espressione di un’unica volontà testamentaria, la cui reale portata dev’essere individuata tenendo conto delle clausole contenute in entrambi, qualora siano conciliabili; non può avere rilevanza il fatto che in uno di essi sia stata espressamente revocata ogni altra disposizione, giacchè tale clausola è neutralizzata per necessità logica dalla presupposta contemporaneità dei due atti (Cass. Civ. sent. n. 136/1959).

Queste sono solo alcune delle innumerevoli questioni che possono nascere.

Stante la vastità di problematiche collegate alla redazione e alla validità di un testamento olografo, è sicuramente consigliabile rivolgersi ad un legale di fiducia, il quale saprà consigliare al meglio chiunque abbia necessità di un parere in materia.

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