Spesso, quando scade un contratto di locazione, ci si domanda quali siano gli obblighi del proprietario e del conduttore.

Nel caso specifico, ci si domanda chi deve pagare le spese di tinteggiatura delle pareti alla fine del contratto.

L’art. 1575 c.c. fa riferimento agli obblighi del locatore, il quale deve consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione, mantenerla in stato da servire all’uso convenuto e garantirne il pacifico godimento durante la locazione.

L’art. 1590 c.c. afferma invece che il conduttore deve restituire la cosa al locatore nel medesimo stato in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto.

Lo stato delle pareti e la conseguente tinteggiatura rientrano chiaramente nel concetto di buono stato manutentivo.

Secondo consuetudine, chi riceve l’immobile con le pareti tinteggiate deve provvedere a riconsegnare, alla fine del contratto, l’immobile nel medesimo stato in cui lo ha trovato, quindi ritinteggiato.

Ma se questo non accade? Può il proprietario trattenere una parte del deposito cauzionale per le spese di tinteggiatura?

In caso di deterioramento eccedente ad uso normale, sì. Qualora il deterioramento sia dovuto ad uso normale, l’onere graverà sul proprietario.

Molto spesso questo aspetto viene disciplinato dalle parti in ambito contrattuale con apposite clausole. 

Da precisare che secondo la Suprema Corte (Cass. sent. n. 11703/2002.) sono da ritenersi nulle quelle clusole che  imputino al conduttore spese volte ad eliminare il deterioramento della cosa derminato da uso normale della stessa, perchè tendono ad assicurare al locatore un vantaggio economico compensato in parte con la locazione.