Il provvedimento amministrativo, per sua natura autoritativo, rilasciato sulla base di un atto la cui emanazione abbia comportato la commissione di un reato, non è affetto da nullità ma da annullabilità. La tutela del territorio e degli interessi pubblici coinvolti è comunque consentita mediante la sussistenza dell’annullabilità, in quanto, in seguito all’accertamento dei fatti in sede penale, il Comune ha il dovere di valutare se l’immobile realizzato sia o meno conforme alla disciplina urbanistica. In caso di insussistenza di tale conformità, l’amministrazione può rilevare il vizio dell’atto e disporne l’annullamento, a tutela dell’interesse pubblico al ripristino della legalità. In tal caso le conseguenze da esso derivanti saranno quelle previste dal Testo unico sull’edilizia, ovvero l’ordine di demolizione o la sanzione amministrativa pecuniaria.

Così ha stabilito il Consiglio di Stato in seguito al ricorso proposto dai proprietari di immobili situati nelle vicinanze di un fabbricato, i quali contestavano la legittimità e liceità degli atti sottesi al rilascio del titolo edilizio per la costruzione di quest’ultimo, asserendo che tali atti erano stati posti in essere dal personale comunale, allo scopo di favorire congiunti, mediante false rappresentazioni ed attestazioni delle volumetrie realizzabili. Il proprietario del fabbricato propose appello al Consiglio di Stato, eccependo il proprio acquisto in buona fede e dichiarandosi estraneo alle vicende penali richiamate. Il Consiglio di Stato accolse il ricorso così proposto, dichiarando però che nel caso di specie non era predicabile la nullità degli atti ma solo la loro annullabilità, in quanto la prima comporterebbe gravi turbamenti all’esigenza di certezza nei rapporti di diritto pubblico, provocando la declaratoria di nullità anche degli atti di acquisto da parte di eventuali subacquirenti.

 

Autorità: Consiglio di Stato, sez. VI

Data: 31.10.2013

Numero: 5266