In tema di reddito d’impresa, la stipula di un mutuo gratuito tra una società controllante residente e una controllata estera soggiace all’art. 76, comma 5 (ora 110, comma 7), del d.P.R. n. 917/1986, finalizzato alla repressione del cd. “transfer pricing“, che deve trovare applicazione non solo quando il prezzo pattuito sia inferiore a quello mediamente praticato nel comporto economico di riferimento, ma anche quando sia nullo, atteso che pure in tale ipotesi, peraltro maggiormente elusiva, si realizza un indebito trasferimento di ricchezza imponibile verso uno Stato estero, a cui l’ordinamento reagisce sostituendo il corrispettivo contrattuale nullo con il «valore normale» dell’operazione, costituito in caso di prestito di una somma di danaro dagli interessi al tasso di mercato.

Inoltre, l’onere probatorio gravante sull’Amministrazione finanziaria si esaurisce nel fornire la prova della esistenza della operazione infragruppo e della pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore normale di mercato, logicamente comprensivo della più grave ipotesi della assenza di corrispettivo. Il contribuente che intende contrastare la pretesa impositiva deve invece fornire la prova che il corrispettivo convenuto, ovvero la mancanza di un corrispettivo per l’operazione infragruppo, corrisponde ai valori economici che il mercato attribuisce a tali operazioni. Non è invece necessario che l’Amministrazione finanziaria fornisca ulteriormente la prova che l’operazione infragruppo sia priva di una valida giustificazione economica.
Cassazione civile, sez. trib., 30/06/2016,  n. 13387Transfer