Per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’atto giudiziario che ratifica l’accordo di separazione o di divorzio è possibile trasferire i beni immobili da un coniuge all’altro o a favore dei figli, senza che sia necessario l’intervento del notaio (Cass., S.U. del 29 luglio 2021, n. 2021).

Il caso

In sede di divorzio a domanda congiunta, due coniugi raggiungevano un accordo traslativo di diritti reali avente per oggetto il trasferimento a favore dei figli maggiorenni non economicamente sufficienti del 50% della nuda proprietà spettante al padre sulla casa familiare e il trasferimento dal marito alla moglie dell’usufrutto della stessa quota.

Nel corso del giudizio, i coniugi producevano tutta la documentazione necessaria per i trasferimenti immobiliari, impegnandosi ad effettuare a loro cura e spese la trascrizione, le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare e le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il cancelliere da ogni forma di responsabilità. I figli esprimevano il loro pieno consenso ai trasferimenti immobiliari previsti dall’accordo di divorzio dei genitori.

Tuttavia, il Tribunale, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, statuiva che gli impegni contenuti nell’accordo erano da intendersi come impegni preliminari di acquisto, aventi, dunque, efficacia meramente obbligatoria, essendo la produzione degli effetti traslativi subordinata alla redazione dell’atto notarile in esecuzione dell’obbligo assunto.

La posizione del Tribunale veniva confermata dalla Corte d’Appello e, pertanto, la questione veniva rimessa alle Sezioni Unite, in modo da poter porre fine alla querelle relativa alla natura obbligatoria o traslativa di tali accordi.

Approfondimento: gli accordi di separazione

Gli accordi di separazione sono pattuizioni con i quali i coniugi, in caso di separazione consensuale o di divorzio congiunto, decidono riguardo al fatto di vivere separati, all’affidamento dei figli minori, al loro mantenimento, all’esercizio della responsabilità genitoriale, all’assegnazione della casa familiare e al mantenimento del coniuge avente diritto.

Tali pattuizioni fanno parte del contenuto necessario dell’accordo, imprescindibile ai fini della validità dello stesso. Ciò non toglie che i coniugi possano arricchire l’accordo con un contenuto eventuale, laddove prevedano delle pattuizioni relative, ad esempio, a trasferimenti immobiliari o ad altre forme di attribuzione economica diverse dall’assegno di mantenimento.

Quanto all’efficacia dell’accordo traslativo di diritti reali, la giurisprudenza di merito affermava che i trasferimenti previsti nell’accordo siano da intendere come impegni preliminari con i quali i coniugi si obbligano alla successiva redazione dell’atto notarile; di contrario avviso era la giurisprudenza di legittimità.

La decisione

Le Sezioni Unite, componendo l’annoso contrasto giurisprudenziale, concludono per la validità di tali trasferimenti immobiliari, senza che sia necessaria la partecipazione del notaio, statuisce il seguente principio di diritto.

In particolare, per la Suprema Corte sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta o di separazione consensuale che riconoscano ai coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili (o di altri diritti reali) ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento.

Tale accordo, in quanto inserito nel verbale di udienza redatto dal cancelliere e destinato a far fede di ciò in esso attestato, assume la forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l’omologazione, valido titolo per la trascrizione.

In ogni caso, la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l’attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e reso le dichiarazioni di legge in tema di verifiche catastali.