Il 23 ottobre 2019 la Corte di Cassazione Penale ha ritenuto non sussistere il reato di contraffazione in capo ad un commerciante trovato a vendere le scarpe “Crocs” senza il marchio d’origine. La registrazione del modello industriale comunitario di tali scarpe è stata dichiarata nulla dall’EUIPO, l’ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale, per difetto del requisito della novità del modello.

In particolare, nel 2004 la Crocs aveva richiesto la registrazione dell’omonimo modello di scarpe, rivendicando la priorità di una domanda depositata negli Stati Uniti.

Nel 2013, però, la società Gifi Diffusion ha chiesto al competente ufficio europeo di dichiarare la nullità della registrazione in quanto carente del requisito della novità. Il disegno era stato diffuso prima della registrazione, cioè nel periodo anteriore al massimo dei dodici mesi richiesti per poter rivendicare la proprietà, sia negli Stati Unici che nell’Unione Europea attraverso un sito web.

Ai sensi del Codice della proprietà industriale italiano, per poter ottenere la registrazione di un modello o di un disegno è necessario che questo abbia il requisito della novità, nel senso che non deve esserne stato divulgato uno identico prima della presentazione della domanda di registrazione, ed il carattere distintivo, nel senso che deve destare nell’utilizzatore un’impressione generale che differisce in modo significativo da quella suscitata dalle precedenti registrazioni nel comparto merceologico di riferimento. 

La decisione è stata impugnata dinanzi alla Corte di giustizia dell’UE. Ad oggi, però, il modello di scarpe Crocs, gli inconfondibili “zoccoli di plastica”, non hanno nessuna tutela nell’Unione Europea.

Cass. pen., sez. II, 23 ottobre 2019, n. 43374.