NULLITA’ DELLE FIDEIUSSIONI OMNIBUS

IL RECENTE APPRODO DELLA CASSAZIONE A SEZ. UNITE

Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, la Banca d’Italia ha dichiarato contrarie alla disciplina antitrust tre clausole contenute nello schema negoziale predisposto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, in quanto ritenute in grado “di determinare un aggravio economico indiretto, in termini di minore facilità di accesso al credito”, nonché, nei casi di fideiussioni a pagamento, “di accrescere il costo complessivo del finanziamento per il debitore, che dovrebbe anche remunerare il maggior rischio assunto dal fideiussore”.

Nel dettaglio, le clausole considerate contrarie alla disciplina antitrust sono le seguenti:

  • l’art. 2 (c.d. clausola di riviviscenza), a mente del quale “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
  • l’art.6 (c.d. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.), in forza del quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”;
  • l’art.8 (c.d. clausola di sopravvivenza), a mente del quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.

Le fideiussioni omnibus a garanzia delle operazioni bancarie, riportanti pedissequamente le clausole dello schema ABI dichiarate in contrasto con la disciplina antitrust, sono state oggetto di disamina da parte della Cass. SS.UU. n. 41994 del 30.12.2021.

Secondo la Cassazione a Sezioni Unite, trova applicazione il rimedio della nullità parziale delle fideiussioni, qualora nel contratto di fideiussione (accordo a valle) siano riprodotte le tre clausole dello schema ABI  (accordo a monte) dichiarate nulle dalla Banca d’Italia .

Quindi, il contratto di fideiussione a valle è nullo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte.

Tuttavia, è nullo l’intero contratto, qualora tra l’atto a monte e l’atto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti «funzionale» a produrre un effetto anticoncorrenziale.

Tale funzionalità – spiega la Corte – si riscontra quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell’«intesa» a monte, dichiarata nulla dall’autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l’atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca solo una parte del contenuto dell’atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell’intesa anticoncorrenziale.

Di seguito, il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti

Vicenza