In caso di violazione delle norme sulla circolazione stradale, commesse dal conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria, è esclusa la responsabilità solidale del proprietario dello stesso, nonché concedente, con quella del locatario e del conducente. Il solo responsabile, tenuto a rispondere del risarcimento del danno cagionato in occasione del sinistro, è l’utilizzatore, ovvero il cosiddetto “lessee”.

Così ha stabilito la Cassazione in seguito al ricorso proposto da un pedone, il quale era stato investito da un’auto, priva di copertura assicurativa e concessa in leasing al conducente, riportando gravi lesioni personali. La società concedente o “lessor”, chiamata a rispondere in solido con il conducente, secondo quanto stabilito dalla Corte d’Appello, chiedeva l’esclusione della propria responsabilità in qualità di mero proprietario del veicolo, in quanto gli unici ad avere la disponibilità giuridica del godimento del bene e unici responsabili dell’accaduto erano invece il conducente e l’utilizzatore. Il ricorso così proposto venne accolto dalla Cassazione, la quale stabilì che il responsabile era il solo utilizzatore e non il concedente, il quale non avrebbe potuto in alcun modo impedire la circolazione del veicolo privo di assicurazione.

Autorità: Cassazione civile  sez. III

Data: 27/06/2014

Numero: 14635