L’art. 10 ter D.lgs 74/2000 stabilisce che “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta”.

Nel caso delle società il reato di omesso versamento IVA va quindi imputato agli amministratori o liquidatori della stessa.

L’inadempimento del debitore sociale non può però essere invocato quale scriminante del mancato versamento IVA, da parte dell’amministratore, se non prova di aver intrapreso iniziative giudiziarie per il recupero dei crediti.

In tal senso si è pronunciata la Cassazione con riferimento ad un ricorso presentato dall’amministratore di una società, il quale era stato condannato ex art. 10 ter per aver omesso di versare l’IVA per l’anno d’imposta 2009.

Il ricorrente sosteneva non configurabile il reato in questione, in quanto il mancato versamento derivava dal grave inadempimento di un cliente societario e dall’imprevedibile e repentina crisi aziendale.

Lo stesso eccepiva di aver diffidato più volte il cliente senza, però, intraprendere azioni giudiziarie e che il mancato pagamento derivava altresì dall’impossibilità di chiedere un finanziamento in nome e per conto dell’azienda, essendo lo stesso amministratore ma non socio.

La Corte rigettò il ricorso così proposto, precisando che il ricorrente non aveva in alcun modo dimostrato l’imprevedibilità della crisi aziendale e neppure di aver fatto tutto il possibile per evitare l’omesso versamento dell’IVA, non avendo neppure tentato di esperire azioni esecutive nei confronti del cliente inadempiente.

L’inadempimento del creditore sociale non poteva quindi essere invocato quale scriminante della condotta omissiva dell’amministratore, stante altresì il fatto che la crisi aziendale era in corso dal 2010, quindi certamente non imprevedibile e repentina.

Occorre precisare che per effetto del D.lgs 158/2015, il contribuente non è punibile ai sensi dell’art. 10 ter D.lgs 74/2000 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede all’integrale pagamento di quanto dovuto all’Erario, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento, oltre al ravvedimento operoso.

Fonte: Cass.pen., n. 39503/2017