La Corte di giustizia Ue, il 25 ottobre 2017 con la causa C-106/16, stabilisce la possibilità di trasferire la sede legale in uno Stato Membro mantenendo inalterata la sede effettiva, come conseguenza del diritto di stabilimento.

All’interno della UE la sede legale di una società può essere trasferita in un altro Stato (Ue) senza operare un trasferimento della sede “effettiva”, mantenendo inalterati i luoghi sede della direzione generale e degli stabilimenti produttivi.

Questo è stato stabilito dalla Corte di Giustizia a seguito di una contestazione nata dall’imposizione posta dalla Polonia, della preventiva liquidazione delle società che intendono trasferirsi fuori dal suo territorio.

Nello specifico la controversia è stata originata dal diniego della magistratura polacca al trasferimento in Lussemburgo della sede legale di una società a causa della mancanza di alcuni adempimenti tipici della procedura di liquidazione (nomina del custode dei libri sociali, bilanci degli ultimi esercizi sottoscritti dal liquidatore, delibera dei soci che approva il rapporto sulle operazioni di liquidazione). La società polacca dal canto suo obbiettava la superfluità di tale operazione dato che, con il trasferendo della sua sede, era conservata la sua personalità giuridica.

La Corte di Giustizia sottolinea il diritto per una società di trasformarsi e sottostare alla disciplina prevista di un altro Stato membro purché vengano soddisfatte le condizioni stabilite dalla vigente normativa interna per operare il collegamento all’ordinamento giuridico presente nel territorio. Il trasferimento può avvenire anche continuando a svolgere parte delle attività economiche nello Stato precedente.

Secondo la Corte di Giustizia, il fatto di stabilire la sede, legale o effettiva, di una società, in conformità alla legislazione di uno Stato membro, al fine di beneficiare di una legislazione più vantaggiosa, non può costituire di per sé un abuso del diritto di stabilimento.

La decisione di porre in essere un trasferimento, anche solo limitatamente alla sede legale, rientra nella sfera di applicazione delle norme Ue in tema di libertà di stabilimento.

Non risulta quindi giustificabile che uno Stato Ue imponga condizioni più restrittive di quelle previste per l’identica operazione svolta all’interno del proprio territorio a scopo di dissuasione.