Garanzia per vizi nella vendita: il problema dell’onere probatorio in capo ai contraenti

Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 3 maggio 2019: “In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, grava sul compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. l’onere di provare l’esistenza dei vizi del bene compravenduto, non trovando applicazione la regola di riparto degli oneri probatori stabilita, per il caso di inesatto adempimento, dalla sentenza n. 13533 del 2001 delle sezioni unite”.

Il caso.

La sentenza in commento ha ad oggetto la denuncia dei vizi sui beni acquistati da parte di una società acquirente nei confronti della società venditrice, la quale, al tempo stesso, proponeva decreto ingiuntivo per il pagamento della cosa compravenduta.

Il cuore della vicenda riguarda l’operare delle azioni edilizie (azione di risoluzione o azione di riduzione del prezzo) da parte del compratore, ovvero, se grava su quest’ultimo l’onere di provare l’esistenza dei vizi o se, viceversa, grava sul venditore l’onere di provare di aver consegnato una cosa immune da vizi.

La decisione.

La Suprema Corte ha accolto l’orientamento in virtù del quale la consegna di una cosa viziata integra un inadempimento contrattuale speciale, derivante dalla imperfetta attuazione del trasferimento promesso.

La garanzia per vizi non va, dunque, collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come una responsabilità contrattuale speciale, cioè interamente disciplinata dalle norme sulla vendita.

Trattasi quindi di una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore che si fonda soltanto sul dato obiettivo dell’esistenza dei vizi, pertanto, essa si traduce nella soggezione del venditore all’esercizio dei due rimedi posti dall’art. 1492 c.c. di cui può avvalersi il compratore.

Ebbene sulla scorta di tali argomentazioni la Corte ha quindi affermato che, la questione del riparto dell’onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, si presenta di facile comprensione, in quanto, tenendo presente l’art. 2697 c.c., (il quale stabilisce che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”), il diritto alla risoluzione o alla riduzione del prezzo del contratto di compravendita che il compratore vuol far valere deve conseguire alla dimostrazione, da parte di quest’ultimo, dell’esistenza dei vizi sulla cosa.

In altre parole, la dimostrazione dei vizi sul bene grava sul compratore, il quale dopo la consegna da parte del venditore, ha la disponibilità necessaria per lo svolgimento degli esami funzionali sulla cosa stessa.

Vicenza lì 29 ottobre 2020