Il Tribunale di Torino ha affermato che la voltura catastale non può essere ricondotta nell’alevo degli atti di accettazione tacita dell’eredità.

In base al combinato disposto degli artt. 28, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 ( “Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni” ) e 3, comma 2 del D.P.R. 650/1972 ( “Perfezionamento e revisione del sistema catastale” ):coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione – e quindi anche i chiamati all’eredità – devono richiedere ed eseguire la voltura catastale entro trenta giorni dalla denuncia di successione.

La voltura catastale si configura perciò come un atto dovuto e corredato da sanzione, e non può dunque essere ricondotta all’alveo degli atti di accettazione tacita di eredità.

Gli atti di accettazione tacita di eredità presuppongono un comportamento concludente, da parte del chiamato, la cui esecuzione deve essere rimessa al suo libero arbitrio.

Peraltro si aggiunga che il Catasto assolve solamente funzioni di natura fiscale non costituendo titolo formale, né fonte di prova piena della proprietà immobiliare, essendo quest’ultima rimessa in via esclusiva all’Agenzia del Territorio.

Fonti: Tribunale di Torino ordinanza del 7 marzo 2017.