Appalti pubblici e vincolo di aggiudicazione.

 

Stabilisce il Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 giugno 2020, n. 3683 che “nelle procedure evidenziali, il cd. vincolo di aggiudicazione, quale decisione di limitare l’aggiudicazione di tutti i lotti allo stesso concorrente, costituisce una facoltà discrezionale dell’amministrazione, il cui mancato esercizio non costituisce ex se sinonimo di illegittimità”.

 

Il fatto. Il Collegio di Palazzo Spada viene adito per la riforma del Tar Toscana, n. 1163 del 2019 relativamente ad una procedura europea per la stipula di un accordo quadro per l’affidamento, in favore di alcune aziende sanitarie, dei servizi di front office.

La decisione. Le questioni affrontate sono numerose ma, in via preliminare, giova ricordare che un contratto di appalto stipulato da una PA si caratterizza in quanto quest’ultima è tenuta a scegliere il proprio contraente in esito ad un’apposita procedura ad evidenza pubblica. In tali procedimenti, il vincolo di aggiudicazione indica la facoltà della stazione appaltante di limitare il numero massimo dei lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente. Secondo la giurisprudenza, esso costituisce un vincolo preconcorrenziale in quanto, impedendo ad uno stesso soggetto di essere aggiudicatario di una pluralità di lotti, aumenta le possibilità di successo di piccole e medie imprese.

Sul punto rileva la sentenza del Cons. stato, sez. III, 4 marzo 2019, n. 1491 la quale afferma che la possibilità di stabilire un limite all’aggiudicazione è una facoltà discrezionale, il cui mancato esercizio non è, in quanto tale, sinonimo di illegittimità.

Si tratta, dunque, di una valutazione del caso concreto nei casi in cui l’Amministrazione ritenga opportuno che l’appalto sia eseguito nei diversi lotti da soggetti diversi.

Infine, occorre tenere in debita considerazione la delibera Anac n. 893 del 8 ottobre 2019, in cui si è precisato che “il vincolo di partecipazione/aggiudicazione, pur essendo riconosciuto dal legislatore quale strumento utile ad incrementare la partecipazione e la possibile aggiudicazione da parte delle PMI, rappresenta comunque una norma di divieto e, come tale, non è suscettibile di applicazione analogica e dunque non può trovare applicazione oltre i casi in essa espressamente previsti”.

Vicenza, lì 20 luglio 2020