In tema di appalto di lavori pubblici, il fatto che l’amministratore di una società sia decaduto dalla carica, non significa che la stessa debba essere esclusa dalla gara per l’aggiudicazione, in quanto vige il principio della prorogatio imperii. In base a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 2385 del Codice civile, infatti, la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. Deve essere garantita, quindi, la continuità della vita amministrativa della società, con la conseguenza che tale principio debba considerarsi applicabile in tutti i casi in cui la società rimanga priva dell’opera dell’amministratore: revoca, scadenza o annullamento della nomina.

Così ha stabilito il Consiglio di Stato in seguito al ricorso proposto da una società, esclusa dall’aggiudicazione dell’appalto, nei confronti dell’impresa committente, in ragione del fatto che i documenti di gara erano stati sottoscritti dal presidente del consiglio di amministrazione, privo dei poteri gestionali a causa della cessazione dalla carica. Il ricorso venne così accolto, in quanto la cessazione dalla carica di amministratore non comporta la perdita dei poteri immediata, in forza del principio della prorogatio imperii, con la conseguenza che l’esclusione della società dalla gara non poteva considerarsi legittima.

Autorità: Consiglio di Stato sez. V

Data: 16/04/2014

Numero: 1972