Secondo quanto stabilito dall’art. 2043 c.c. “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Il danneggiante, quindi, ha un obbligo giuridico di risarcire il danno alla vittima della sua azione. Ma se quest’ultima ha stipulato una polizza infortuni, tale obbligo risarcitorio permane?

 

Secondo una prima impostazione, il cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno sarebbe possibile. Il credito risarcitorio vantato nei confronti del responsabile ed il credito indennitario nei confronti dell’assicurazione hanno, infatti, fonte diversa: il primo ha natura legale ex art. 2043 c.c., mentre il secondo ha natura contrattuale.

Il danneggiato, quindi, anche se ha riscosso l’indennizzo, può agire per il risarcimento totale senza che il responsabile possa opporgli l’avvenuta riscossione.

 

Solo nel caso in cui l’assicurazione privata della vittima, con la quale è stata stipulata la polizza danni/infortuni, intenda surrogarsi nei diritti di quest’ultima verso il danneggiante ex art. 1916 c.c., il cumulo deve considerarsi vietato.

L’art. 1916 c.c. prevede, infatti, che “l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. (…) Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali”.

 

Una recente sentenza della Cassazione, però, ha modificato radicalmente tale impostazione, affermando invece che non sarebbe più possibile cumulare indennizzo e risarcimento, nel caso di polizza assicurativa contro lesioni, perlomeno non mortali.

Nell’ambito delle assicurazioni contro i danni, secondo tale autorevole tesi, vige il principio indennitario, in base al quale la somma riscossa dall’assicurato non può superare l’entità effettiva del danno subito.

Il pagamento dell’indennizzo assicurativo ha come principale presupposto l’esistenza di un danno.

Se il responsabile risarcisce il danneggiato prima che questi percepisca l’indennizzo, il credito indennitario si estingue per effetto dell’avvenuto risarcimento, il quale ha di fatto eliminato il danno.

Lo stesso accade nel caso in cui sia l’indennizzo assicurativo ad essere erogato per primo, con la conseguenza che il risarcimento da parte del terzo perderebbe la funzione di reintegrazione del patrimonio della vittima allo stato in cui era prima dell’evento lesivo.

 

In conclusione, l’indennizzo assicurativo ed il risarcimento del danneggiante, assolvendo ad una identica funzione risarcitoria, non potranno più essere cumulati, in quanto non c’è più danno risarcibile per la parte indennizzata dall’assicurazione o viceversa per la parte risarcita dal responsabile.

L’assicuratore potrà quindi legittimamente rifiutare il pagamento totale o parziale dell’indennizzo, ove l’assicurato abbia già ottenuto il risarcimento del danno dal responsabile e lo stesso potrà fare quest’ultimo nel caso in cui la vittima abbia già ottenuto il pagamento dell’indennità assicurativa.

 

Fonti:

Cass. civ. 1135/1999;

Cass. civ. 22883/2004;

Cass.civ. 13233/2014