L’art. 186 della Legge Fallimentare stabilisce che: “Nel caso in cui il debitore non adempia agli obblighi assunti con la proposta ed approvati dai creditori, ciascuno di essi può chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento”.

Dalla lettura completa dell’articolo, inoltre, si evincono tre regole fondamentali, ai fini della possibile risoluzione del concordato, ovvero:

– ciascun creditore ha la facoltà di domandare la risoluzione;

– il ricorso diretto ad ottenere la risoluzione deve essere depositato entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano del concordato;

– il concordato non può essere risolto se l’inadempimento è di scarsa importanza.

Per quanto riguarda il termine di deposito del ricorso, occorre fare una precisazione. Per determinare il giorno dal quale farlo decorrere, è necessario che la proposta concordataria preveda un termine specifico per l’adempimento delle obbligazioni. Non è sufficiente solo un generico rinvio alla conclusione delle operazioni di liquidazione. Sarà quindi da quella precisa data che si potrà calcolare il termine decadenziale di un anno per il deposito del ricorso.

La scarsa importanza dell’inadempimento, infine, è uno dei requisiti maggiormente dibattuti della disposizione, con riferimento ai criteri necessari per la sua determinazione.

La giurisprudenza maggioritaria, comunque, è giunta ad una conclusione.“L’importanza dell’inadempimento deve essere valutata nel contesto del concordato e della massa dei creditori. Non già isolatamente con riguardo alla posizione del singolo ricorrente.”

Il pregiudizio subito deve quindi riflettersi sull’equilibrio e sul fondamento delle obbligazioni assunte. Così come accettate dai creditori e successivamente omologate, con riferimento essenziale alle stesse obbligazioni discendenti dal concordato.

 

Autorità: Tribunale di Ravenna

Data: 07.06.2012

Autorità: Tribunale di Modena

Data: 11.06.2014

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