L’art. 2250 c.c., in seguito alla riforma del 2009, stabilisce che negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione.

Oltre a tali dati, risulta necessario rendere noti anche il capitale risultante dall’ultimo bilancio, l’eventuale situazione di liquidazione ed il socio unico se presente.

Se le società dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione, collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico, ovvero un sito internet aziendale, le stesse devono fornire attraverso tale mezzo tutte le informazioni richieste dalla predetta norma, al fine di ottemperare all’obbligo di trasparenza e visibilità.

Onde evitare di incorrere in sanzioni, quindi, sarà necessario pubblicare, sulla home page del sito, anche se utilizzato per soli scopi pubblicitari, Partita Iva, ragione sociale, indirizzo della sede legale della società, numero iscrizione Registro Imprese, PEC e per le aziende che svolgono attività di commercio elettronico anche domicilio o sede legale del venditore e del prestatore. Se si tratta di attività soggetta a concessione si dovranno indicare anche gli estremi dell’autorità competente.

In caso di mancato rispetto dell’onere di comunicazione dei dati obbligatori, l’art. 2630 c.c. prevede:

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a 1.032 per mancata indicazione delle informazioni previste dall’art. 2250 c.c. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione viene ridotta di un terzo.

Per inadempienze di comunicazione imposte dalla legge tributaria la sanzione pecuniaria è da € 258,23 a 2.065,83.

Occorre precisare, altresì, che la notizia di una fusione o scissione aziendale può essere pubblicata sul sito internet, anziché iscritta nel Registro Imprese ex art. 2501 ter c.c., consentendo in tal modo un risparmio non solo di denaro ma anche di tempo, in quanto la pubblicazione è immediata.

Requisiti necessari, però, sono la garanzia di sicurezza del sito, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di inserimento della notizia sul web, mediante firma digitale e marcatura temporale.

Fonti:

Art. 2630 c.c.;

art. 2250 c.c.;

artt. 2501 ter, 2501 quater, 2501 quinquies, 2501 septies c.c.