All’interno del nostro sistema giuridico, il risarcimento del danno da perdita di chance rappresenta un tema di grande interesse e che può assumere le connotazioni sia di danno patrimoniale sia di danno non patrimoniale.

Secondo la recente giurisprudenza di legittimità per perdita di chance si deve intendere “la concreta ed effettiva perdita di un’occasione favorevole di conseguire un determinato bene o vantaggio, in quanto tale costituente un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 6488/2017).

Il danno da perdita di chance può quindi essere definito come quel pregiudizio derivante dal venir meno della possibilità attuale e concreta di ottenere un bene della vita o di conseguire un risultato la cui realizzazione è, fin dall’origine, incerta.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, la perdita di chance configura un’autonoma voce di danno patrimoniale attuale, trattandosi di una posta attiva già presente nel patrimonio del soggetto al verificarsi dell’illecito, che va commisurato non alla perdita del risultato stesso ma alla perdita della possibilità di conseguirlo (Cass. 29 nov 2012 n. 21245).

In altre parole, la perdita di chance non consiste una situazione giuridica soggettiva né tantomeno una mera aspettativa di fatto, trattandosi di un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione economica.

Onere della prova

Stante la vastità dell’istituto e i suoi svariati ambiti applicativi, in questa sede si cercherà di analizzare il danno da perdita di chance nella sua particolare veste di danno patrimoniale di natura extracontrattuale.

Affinché possa riconoscersi il risarcimento del danno da perdita di chance, l’onere della prova è a carico del danneggiato, il quale deve riuscire a dimostrare, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un nesso causale tra il fatto lesivo accaduto e la perdita dell’opportunità favorevole (chance), attraverso l’applicazione dell’assunto del “più probabile che non”.

Ciò in quanto la chance per essere rilevante ai fini risarcitori, non deve consistere in una mera possibilità di ottenere un risultato favorevole, ma deve essere caratterizzata da una consistente probabilità di successo (Cassazione 4 marzo 2004 numero 4400).

Più precisamente, il danneggiato deve dimostrare di aver avuto una chance e di non averla potuta cogliere, nel senso di aver avuto un’elevata probabilità di verificazione della stessa: il soggetto leso al momento della realizzazione della lesione doveva avere una probabilità superiore al 50% di raggiungere il risultato sperato.

Sì badi però che l’ammontare del danno risarcibile non può mai essere pari al guadagno atteso sperato in quango la chance costituisce un bene diverso da quest’ultimo.