Definizioni

ll raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.), anche noto come associazione temporanea di imprese (A.T.I.), è l’istituto mediante il quale un’impresa, che non dispone in misura sufficiente dei requisiti tecnici, economici o professionali richiesti per partecipare ad una determinata gara d’appalto, si associa ad altre imprese per incrementare i propri requisiti di partecipazione, in vista della  gara.

Tale istituto si configura quindi come una forma di collaborazione di tipo occasionale tra imprese che persegue un duplice scopo: da un lato, permettere anche alle piccole aziende di prendere parte alle procedure di gara e di concorrere per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto; dall’altro lato, consentire alle Pubbliche Amministrazioni di avere una platea di operatori economici più vasta da cui selezionare la migliore offerta.

La partecipazione alla gara in R.T.I.

ll RTI si costituisce mediante il conferimento, da parte delle imprese c.d. mandanti, di un mandato collettivo speciale con rappresentanza in capo alla c.d. mandataria (o capogruppo) ossia l’impresa più qualificata, che diviene l’interlocutrice principale nei confronti della stazione appaltante.

Il mandato di rappresentanza è gratuito ed irrevocabile, deve essere conferito mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e non dà luogo ad una organizzazione comune tra le imprese associate, in quanto ciascuna mantiene la propria autonomia gestionale e fiscale.
Nell’ipotesi in cui il mandato sia stato conferito prima di partecipare alla gara (c.d. RTI costituito) a firmare l’offerta di gara sarà l’impresa mandataria in qualità di rappresentante.

Nell’ipotesi in cui non ci sia ancora un mandatario (c.d. RTI costituendo), le singole imprese dovranno effettuare una dichiarazione di impegno a costituire raggruppamento temporaneo e, in caso di aggiudicazione, l’offerta di gara dovrà essere firmata da tutte le imprese che prenderanno parte al RTI.

Obblighi delle imprese riunite

Per partecipare alla gara d’appalto le imprese facenti parte del RTI dovranno presentare un’offerta di gara unica. In caso di aggiudicazione, su tutte le aziende raggruppate ricadrà l’obbligo di svolgere in forma congiunta le prestazioni o i lavori oggetto dell’appalto.

Inoltre, le singole imprese riunite, in fase di presentazione dell’offerta, sono tenute ad indicare le quote di partecipazione al RTI, avendo riguardo che vi sia perfetta corrispondenza tra quote di qualificazione, le quote di partecipazione e le quote di esecuzione delle prestazioni.

Tipi di R.T.I.

Ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006 (vecchio Codice Appalti), esistono tre tipologie di raggruppamento temporaneo di imprese:

  • il raggruppamento orizzontale;
  • il raggruppamento verticale;
  • il raggruppamento misto.

Il raggruppamento orizzontale

Nel raggruppamento orizzontale tutti gli operatori economici svolgono la medesima tipologia di mansione. Nello specifico, se la gara d’appalto è relativa a servizi o forniture, tutte le imprese associate devono eseguire la medesima tipologia di prestazione, diversamente, se la gara d’appalto è relativa a lavori tutte le imprese associate devono eseguire lavori della stessa categoria di qualificazione.

Con la presentazione dell’offerta congiunta, le imprese riunite in RTI orizzontale assumono una responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori.

Il raggruppamento verticale

Il raggruppamento verticale, invece, si configura quando la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti eseguono le prestazioni secondarie per i servizi e le forniture, mentre, per i lavori, quando la mandataria realizza i lavori della categoria prevalente e le mandanti i lavori delle categorie scorporabili.

Il raggruppamento misto

Infine, il raggruppamento temporaneo misto consiste in un raggruppamento di tipo verticale in cui l’esecuzione delle singole categorie di lavori o delle singole prestazioni viene effettuata da sub-raggruppamenti di imprese di tipo orizzontale. Dal punto di vista delle responsabilità, ogni sub-raggruppamento sarà responsabile in maniera solidale delle prestazioni o dei lavori che rientrano nel proprio ambito di competenza, mentre l’azienda mandataria sarà responsabile dell’intero appalto.

RTI nel nuovo Codice degli Appalti

È da segnalare come con il nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. 36/2023), che trova applicazione agli avvisi e ai bandi di gara pubblicati dal 1° luglio 2023, sia stata oramai superata la distinzione tra RTI verticali e RTI orizzontali.

L’art. 68 del nuovo Codice degli Appalti che: “Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione”.

Resta da chiarire se debba intendersi superata anche la distinzione tra prestazioni principali e secondarie negli appalti di servizi e forniture, non essendo le stesse più espressamente menzionate nel nuovo codice. Negli appalti di lavori pubblici, invece, viene riconfermata la possibilità di individuare lavorazioni relative a categorie prevalenti e scorporabili.