RESPONSABILITÀ DEL MAGISTRATO PER CONCESSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUTIVITÀ DI UN DECRETO INGIUNTIVO

Se una parte subisce un danno a causa di un provvedimento giudiziario, si può chiedere il risarcimento del danno?

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4662 del 22.02.2021, riconosce la responsabilità civile del magistrato per i danni arrecati all’ingiunto nel caso di ingiusta concessione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo, in violazione dell’art. 648 c.p.c., da cui è conseguita l’impossibilità per l’ingiunto, vittorioso nell’opposizione, di recuperare quanto indebitamente pagato.

IL CASO.

La Società Alpha proponeva opposizione contro un provvedimento monitorio di ingiunzione di pagamento.

Il Giudice dell’opposizione, dopo un iniziale diniego per assenza di fumus boni iuris dell’istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata dall’opposta Società Beta, concedeva ugualmente la cd. “provvisoria esecuzione in pendenza di opposizione”. Pertanto, autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo subordinandola al deposito di una cauzione da parte della società Beta (ingiungente-opposta).

L’ingiunta Alpha pagava così il credito indicato nel provvedimento monitorio, ormai provvisoriamente esecutivo.

Il giudizio di opposizione però si concludeva con la revoca del decreto ingiuntivo.

L’allora attrice in opposizione, tuttavia, non poté recuperare quanto indebitamente pagato, a causa del fallimento sia della società opposta Beta, sia della società terza che, nella veste di garante, aveva rilasciato la cauzione.

La società Alpha, dunque, conveniva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri per far valere la responsabilità dei due magistrati intervenuti in quella procedura e, dunque, per chiedere il risarcimento del danno subito.

L’adito giudicante dichiarava inammissibile la domanda sul rilievo che quello di concessione o diniego della clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto è un “provvedimento privo di autentico contenuto decisorio, non idoneo ad interferire sulla definizione della causa”.

Proposto reclamo, lo stesso veniva dichiarato inammissibile.

Tale provvedimento, tuttavia, veniva cassato dalla Cassazione che ravvisava “una condotta gravemente colposa del magistrato” consistita nell’avere concesso la provvisoria esecuzione con un provvedimento nel quale da un lato si negava l’esistenza del fumus boni iuris, e dall’altro si accoglieva comunque l’istanza di provvisoria esecutorietà, imponendo una cauzione”, in violazione dell’art. 648 c.p.c.

Nel contempo, però, il Tribunale respingeva la domanda risarcitoria, con decisione confermata in Corte d’Appello, sul rilievo che, sebbene la concessione della provvisoria esecuzione fosse da qualificarsi come certamente colposa, il comportamento scorretto del creditore ingiungente – consistito nel produrre una fideiussione non valida – avrebbe integrato un contegno addirittura doloso, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta del magistrato e l’evento dannoso.

La Società Alpha, pertanto, ricorreva in Cassazione.

MOTIVAZIONE E DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

In primis la Cassazione specifica che la valutazione effettuata dal giudice di merito, inerendo all’attività di qualificazione in iure dello quaestio facti, costituisce “espressione di un vero e proprio giudizio normativo” sicchè il relativo ragionamento  giuridico deve essere controllabile (Cass. Sez. 3, ord. n. 21772 del 2019, Cass. Sez. Un., sent. n. 5 del 2001).

Ciò detto, la Cassazione analizza il comportamento del magistrato dell’opposizione e spiega che il carattere doloso della condotta della società Beta, che ha fornito una garanzia non sicura, non va comunque ad interrompere il nesso causale tra il contegno del giudice istruttore – comportamento colposo – e l’evento dannoso (principio desumibile anche ai sensi dell’art. 41 c.p.).

L’interruzione della serie causale si verifica solo quando il fattore sopravvenuto, pur inserendosi in essa, dia origine ad un’altra serie causale eccezionale e atipica rispetto alla prima, idonea a produrre da sola l’evento dannoso.

Nel caso di specie, dunque, il magistrato è responsabile per i danni subìti dall’impresa Alpha in quanto ha avallato un decreto ingiuntivo provvisorio, in assenza di sufficienti presupposti. Per escludere la condotta colposa del magistrato, non basta far riferimento  al fatto che il giudice avesse concesso la provvisoria esecuzione del decreto sulla base del deposito di una cauzione, rivelatasi poi invalida. Il danno alla società Alpha, pertanto, è recato direttamente dell’errore commesso dal giudice, che ha sbagliato nelle proprie valutazioni in sede di opposizione, concedendo l’esecutorietà ad un decreto ingiuntivo invalido.

L a Corte, infatti, ribadisce la sussistenza di una condotta gravemente colposa posta in essere dal magistrato, consistita nell’avere concesso la provvisoria esecuzione con un provvedimento nel quale da un lato si negava l’esistenza del fumus boni iuris, e dall’altro si accoglieva comunque l’istanza di provvisoria esecutorietà, imponendo una cauzione”, in totale violazione dell’art. 648 c.p.c.

La condotta colposa del giudice istruttore, tradottasi in un provvedimento illegittimo, in quanto privo di idonea valutazione del fumus boni iuris e della validità della cauzione offerta, è certamente generatrice di responsabilità civile a carico del magistrato.

Semmai la condotta dolosa del creditore ingiungente, se non idonea a monte ad interrompere il nesso causale, può assumere rilievo a valle, per delimitare l’entità del danno risarcibile.

La Corte di Cassazione nello specifico enuncia il seguente principio di diritto: “in caso di comportamento colposo di un soggetto idoneo a cagionare un danno, la condotta dolosa di altro soggetto che non si ponga come autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, non è idonea ad interrompere il nesso causale con l’evento dannoso, ma potrà, al più, assumere rilievo solo sul piano della selezione delle conseguenze dannose risarcibili.”

In conclusione, la Corte accoglie il ricorso riconoscendo alla Società Alpha il diritto al risarcimento del danno per responsabilità del magistrato.

Avvocato Rancan Vicenza