La clausola “Claims made

La definizione

Claims made” significa letteralmente “a richiesta fatta” ed è uno dei due regimi a cui può essere assoggettata una polizza di responsabilità civile verso terzi, con esclusione delle polizze per responsabilità derivante da circolazione di veicoli, che sono vincolate dalla normativa sulla responsabilità civile obbligatoria.

Polizze di responsabilità civile: nodi problematici

I termini di operatività delle assicurazioni di responsabilità civile – per danni cagionati a terzi – sono un tipo di assicurazione contro i danni disciplinate dall’art. 1917 c.c., il quale dispone che l’efficacia della garanzia è determinata dal fatto dannoso dal quale nasce la responsabilità dell’assicurato, che si verifichi “durante il tempo dell’assicurazione”.

Tuttavia, quando si verifica il fatto illecito di cui all’art. 1917 c.c., non sorge automaticamente il diritto dell’assicurato ad essere indennizzato, in quanto l’obbligo dell’assicuratore nasce solo laddove l’evento dannoso si traduca in una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato.

Solamente quando si saranno verificate entrambe le condizioni, fatto illecito e richiesta di risarcimento, l’assicurato avrà l’onere di avvisare l’assicuratore dell’avvenuto sinistro, pena la perdita o la riduzione dell’indennità a seconda del fatto che l’inadempimento sia doloso o colposo.

Tuttavia, può accadere che al momento della stipula del contratto di assicurazione l’assicurato ignori di aver cagionato un danno a terzi, oppure che abbia posto in essere – anche inconsapevolmente – una condotta il cui effetto dannoso si manifesti a distanza di molto tempo.

La clausola “Claims made

Per questo motivo nei contratti di assicurazione viene spesso inserita la clausola “Claims made”, che modifica il concetto di “fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione” di cui all’art. 1917 c.c.

In altre parole, con la clausola “Claims made” le parti contraenti intendono obbligare l’assicuratore a tenere indenne l’assicurato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi, per i quali sia pervenuta una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, durante il tempo per il quale è stata stipulata l’assicurazione (Cass. 22 marzo 2013, n. 7273).

Le clausole “Claims made” si dividono a loro volta in “pure” e “miste”:

  1. le “pure” sono quelle per le quali risultano coperte tutte le richieste di risarcimento pervenute all’assicurato durante la vigenza della copertura, a prescindere da quando sia accaduto il fatto che tale richiesta ha determinato;
  2. le “miste” sono le clausole per le quali è necessario non soltanto che la richiesta di risarcimento sia pervenuta durante la vigenza della polizza, ma anche che esso si riferisca ad un fatto accaduto entro un certo periodo temporale.

Tale clausola rappresenta, per così dire, l’opposto della “Loss occurrence”, con la quale l’assicurato risulterà coperto per qualsiasi richiesta di risarcimento dovesse pervenirgli per fatti verificatisi durante il periodo di vigenza della polizza.

Le Sezioni Unite e il c.d. “vaglio di ragionevolezza

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 2243 del 25 settembre 2019, hanno confermato la validità della clausola “Claims made” inserita nel contratto di assicurazione, in quanto deroga consentita all’art. 1917 c.c.

Trattandosi di un modello oramai tipizzato dalla legge, un contratto che contenga tale clausola non deve essere sottoposto allo scrutinio di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti ex art. 1322, comma 2 c.c., non trattandosi di un contratto atipico.

Al contrario, la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell’attuazione del rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati.