L’appaltatore può agire nei confronti del subappaltatore solo previa denuncia dei vizi del committente.
Perché l’opera sia accettata senza riserve occorre che la accetti in primis il committente e successivamente l’appaltatore, inoltre il presupposto essenziale per cui l’appaltatore possa agire in responsabilità contro il subappaltatore è che precedentemente il committente abbia denunciato l’esistenza di vizi o difformità. Prima di questo momento l’appaltatore non ha alcun interesse ad agire poiché non gli è derivato nessun pregiudizio.
L’appaltatore può agire contro il subappaltatore solo dopo che il committente ha denunciato l’esistenza di vizi e difformità.

Cassazione civile sez. I, 11 novembre 2009, n. 23903