Il lavoratore che ritenga di essere stato assegnato a mansioni incompatibili con il suo stato di salute può chiedere la riconduzione a mansioni compatibili, ma non può rifiutarsi di essere sottoposto a legittimi controlli medici, così esponendo il datore di lavoro a pericolo di responsabilità ai sensi dell’art. 2087 c.c. Il rifiuto dà facoltà al datore di lavoro di sospendere la prestazione retributiva (ex art. 1460 c.c.) alla condizione della sottoposizione del lavoratore all’accertamento sanitario, onde evitare il licenziamento. Il lavoratore interessato alla cessazione della sospensione può sottoporsi a visita o recedere dal rapporto. Nel caso di specie, un dipendente assunto con collocamento obbligatorio, assegnato a mansioni lavorative ritenute incompatibili con la propria infermità, contestava le mansioni assegnate. Invitato più volte dall’azienda ad indicare altre mansioni compatibili non rispondeva all’invito né accettava di sottoporsi ad accertamenti medici disposti dal datore di lavoro, che quindi, lo sospendeva dal servizio. Il lavoratore ricorreva così al Tribunale, sostenendo l’illegittimità del provvedimento adottato, ma il primo giudice rigettava la domanda. Proposto appello, la Corte territoriale confermava la decisione di primo grado, affermando che il provvedimento di sospensione censurato non aveva natura disciplinare né poteva trattarsi di licenziamento privo di giustificato motivo, bensì ricorreva nel caso in decisione estinzione dell’obbligazione lavorativa per impossibilità non imputabile al datore di lavoro. Ricorreva in Cassazione il lavoratore affermando che il provvedimento di sospensione adottato dall’azienda debba in realtà intendersi quale provvedimento disciplinare di licenziamento, privo di giusta causa o giustificato motivo. La Suprema Corte non condivide la tesi prospettata. L’assegnazione del lavoratore a mansioni ritenute incompatibili con il suo stato di salute gli consente di chiedere al datore di lavoro l’affidamento di mansioni compatibili con la propria condizione invalidante, ma non gli permette di sottrarsi ai controlli medici disposti dal datore di lavoro per individuare mansioni idonee. Il rifiuto dà facoltà al datore di lavoro di sospendere la prestazione retributiva ai sensi dell’art. 1460 c.c., sottoponendo così la propria prestazione contrattuale alla condizione dell’effettuazione del lavoratore degli accertamenti sanitari. Il lavoratore interessato si trova così di fronte ad un ‘bivio’: soddisfare detta condizione sospensiva, sottoponendosi alle richieste visite mediche, o recedere dal rapporto, che troverà così risoluzione per impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore (datore di lavoro), ai sensi dell’art. 1256 c.c.. Nel caso di specie, l’azienda ha correttamente esercitato il proprio diritto di sospensione e altrettanto correttamente la Corte di merito ha deciso la controversia, affermando l’avvenuta risoluzione del contratto di lavoro ex art. 1256 c.c., risultando immune da vizi di motivazione la sentenza impugnata.

Autorità: Cassazione civile sez. lav.

Data: 23/04/2015

Numero: 8300