Secondo quanto stabilito dall’art. 1189 c.c., il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.

Il conduttore che, alla morte del locatore, continui in buona fede a versare i canoni all’erede legittimo, che sia in possesso dei beni ereditari, è quindi liberato dalla propria obbligazione. Non rileverà, a tal fine, l’esistenza di controversie tra i coeredi in merito all’attribuzione dell’eredità. Non rileverà neppure il fatto che uno degli eredi abbia inviato al conduttore copia del testamento. L’onere di dimostrare la mancanza di buona fede in capo al conduttore spetta sempre al creditore. Quest’ultimo, infatti, è il soggetto legittimato a conseguire il pagamento.

In tal senso si è pronunciata la Cassazione, in seguito ad intimazione di sfratto per morosità. La stessa veniva notificata da uno degli eredi, nudo proprietario dell’immobile in questione, al conduttore dello stesso. Quest’ultimo proponeva opposizione allo sfratto. Nella stessa dichiarava di aver sempre provveduto al pagamento dei canoni di locazione a favore degli eredi testamentari della sua originaria locatrice.

Il ricorrente sosteneva di aver avvisato il convenuto, mediante lettera raccomandata, dell’avvenuto consolidamento in suo favore della piena proprietà dell’immobile. Nonostante ciò, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e di rilascio dell’immobile venne rigettata.

Il colpevole affidamento del conduttore non era stato in alcun modo provato dal ricorrente. Di conseguenza, il pagamento a favore del gruppo maggioritario degli eredi, da parte del conduttore, è legittimo.

In caso di morte del locatore, quindi, il conduttore in buona fede è legittimato ad effettuare il pagamento a favore degli eredi dello stesso.

Autorità: Cassazione civile, sez. III

Data: 15/07/2016

Numero: 14445