Non si perfeziona alcun contratto tra committente e subappaltatore anche se è necessario il consenso del committente per far si che l’appaltatore dia in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio.
Il subappaltatore ha un rapporto diretto solo con l’appaltatore principale e risponde dell’esecuzione dell’opera solo nei suoi confronti, pertanto qualora il committente receda dal contratto di appalto, il subappaltatore non è tenuto a ricevere alcun indennizzo, ex art. 1671 c.c., a differenza dell’appaltatore principale, poiché tra committente e subappaltatore non sussiste alcun rapporto contrattuale.

Cassazione civile sez. II, 2 agosto 2011, n. 16917

Art. 1671 c.c.

Recesso unilaterale dal contratto.

Il committente può recedere dal contratto , anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.