Responsabilità solidale nelle cessioni Superbonus 110%: chi paga?

La disciplina del Superbonus 110% ha dato grande slancio al settore edile ma, come noto, l’agevolazione fiscale non potrà più essere utilizzata dopo il 17 febbraio 2023, data in cui è entrato in vigore il D.L. n. 11/2023 (c.d. Decreto blocca cessioni).

Ad oggi, il tema che più preoccupa i vari soggetti coinvolti nel Superbonus 110% ha riguardo all’accertamento di eventuali responsabilità ex art. 2055 c.c., nell’ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate, dopo aver accertato irregolarità legate alla fruizione del Superbonus 110%, decida di procedere al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante.

La normativa fiscale di riferimento

L’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) prevede che qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione di imposta, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei committenti/beneficiari dell’agevolazione, maggiorata di interessi e sanzioni.

In particolare, il comma 6 stabilisce che tale recupero sarà effettuato nei confronti dei committenti/beneficiari dell’agevolazione, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, la responsabilità in solido dei fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura e dei cessionari che hanno acquistato il credito.

Tuttavia, è bene specificare che la limitazione ai casi di dolo o colpa grave riguarda esclusivamente i crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’art 119 e di cui all’art. 121, comma 1-ter, del D.L. n. 34/2020.

Con la Circolare 23/E di giugno l’Agenzia delle Entrate ha poi spiegato che il cessionario è solidalmente responsabile, in caso di acquisto di crediti, solamente qualora ometta «il ricorso alla specifica diligenza richiesta». 

Soggetti solidalmente responsabili ex art. 2055 c.c.

Ebbene, come si è visto, in caso di irregolarità legate alla fruizione dell’agevolazione fiscale per assenza totale/parziale dei requisiti previsti ovvero alla loro perdita, il primo soggetto che si ritiene responsabile è il committente ossia il soggetto beneficiario del Superbonus 110%.

Il recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, può estendersi ai professionisti ed alle imprese coinvolte nei lavori laddove abbiano concorso alla causazione dell’evento dannoso con dolo o colpa grave.

Casi di esonero da responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.

Ferme restando le ipotesi di dolo o colpa grave, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito, che siano in possesso della documentazione utile a dimostrare l’effettività delle opere realizzate, di cui alla lett. b), comma 1, art. 1, D.L. n. 34/2020.

L’esclusione opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti d’imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione.

Resta, peraltro, fermo che il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.