Secondo quanto stabilito dall’art. 2082 c.c., è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi. Nel caso in cui un soggetto imprenditore eserciti la propria attività d’impresa senza spendere il proprio nome, lo stesso può essere definito “imprenditore occulto”.Quest’ultimo, infatti, agisce tramite una figura definita come “prestanome”, il quale non ha di fatto alcun potere. Sebbene lo stesso figuri come titolare dell’impresa, infatti, non ha alcuna funzione. L’unica attività allo stesso ascrivibile è quella di eseguire gli ordini del mandante ed unico proprietario della società. Il problema che si pone quindi è: Chi risponde in caso di fallimento dell’azienda?

La risposta viene data dall’art. 147 c.5 della Legge Fallimentare. Tale articolo afferma che “se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il Tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi”.

A differenza di quanto avveniva in passato, infatti, oggi la titolarità, se dimostrata, diventa a tutti gli effetti anche di chi ha agito senza spendere il proprio nome. Il socio occulto, di conseguenza, potrà essere dichiarato fallibile.

Nello specifico, con riferimento alla società in accomandita semplice, risulta dirimente una recente pronuncia della Cassazione. Quest’ultima, dopo aver specificato che tale tipologia di società è caratterizzata dall’esistenza di due categorie di soci, i quali si diversificano a seconda del livello di responsabilità, afferma che “la situazione di socio occulto all’interno di una s.a.s., non è idonea a far presumere la qualità di accomandatario illimitatamente responsabile, essendo a tal fine necessario, di volta in volta, l’accertamento della posizione in concreto assunta dal socio”.

La responsabilità illimitata ex art. 2320 c.c. sarà quindi ascrivibile al socio occulto. Ma ciò solamente ove lo stesso contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione, di trattare o concludere affari in nome della società.

Autorità: Cassazione civile

Data: 17.12.2012

Numero: 23211

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