La Corte di Cassazione, con ordinanza del 26 marzo 2019, n. 8381, ribadisce che, in tema di subappalto e relativamente alla responsabilità del sub-committente, si applicano gli stessi principi validi in materia di appalto.

Il caso 

Il caso prendeva origine da un ricorso presentato da parte di una società sub-committente di alcuni lavori e di un architetto, quale direttore lavori, avverso una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia che, confermando quanto stabilito dal Tribunale di Verona quale giudice di prime cure, aveva accertato la responsabilità del sub-committente e del relativo direttore dei lavori nel sinistro occorso ad un dipendente del sub-appaltatore.

Interessante l’iter logico in forza del quale gli Ermellini hanno rigettato il ricorso presentato dal sub-committente e dal direttore dei lavori, ricordando come, in tema di appalto, vada ravvisata una responsabilità del committente nei riguardi di terzi anche allorquando si dimostri che il fatto lesivo venga commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine lui impartito dal committente o dal suo direttore dei lavori.

La decisione

Più in particolare, in tale vertenza la Corte di Cassazione ribadisce come in tema di appalto la responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulti configurabile allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso ovvero quando si versi nella ipotesi di “culpa in eligendo“, la quale ricorre qualora il compimento dell’opera o del servizio siano stati affidati ad un’impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi.
Tali principi valgono anche in materia di subappalto laddove il sub-committente risponde nei confronti dei terzi in luogo del sub-appaltatore, ovvero in via solidale con lui, quando – esorbitando dalla mera sorveglianza sull’opera oggetto del contratto al fine di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi – abbia esercitato una concreta ingerenza sull’attività del subappaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore ovvero agendo in modo tale da comprimerne parzialmente l’autonomia organizzativa, incidendo anche sull’utilizzazione dei relativi mezzi.