L’art. 934 c.c. disciplina l’accessione quale modo di acquisto della proprietà. Qualunque costruzione od opera esistente sopra o sotto il terreno appartiene al proprietario di questo, salvo risulti diversamente da una espressa pattuizione delle parti o da una specifica disposizione di legge.

Affinchè la proprietà della costruzione incorporata al suolo non venga acquistata automaticamente dal proprietario del suolo, risulta necessaria la presenza di un negozio che attribuisca al costruttore dell’opera il diritto di proprietà sulla stessa. Tale negozio è il cosiddetto diritto di superficie.

Il caso specifico riguarda la compravendita di un terreno sul quale insistano delle costruzioni. Se queste non sono menzionate nell’atto espressamente, si applicherà comunque il principio di accessione. Salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé stesso o ad altri la proprietà del fabbricato. Ciò mediante costituzione di un diritto di proprietà superficiaria sul terreno alienato ex art. 952 c.c.

In tal senso si è pronunciata la Cassazione in seguito alla proposizione di un’azione negatoria da parte del venditore di un terreno. Tale azione era volta a dimostrare l’inesistenza di diritti della società acquirente sugli immobili costruiti sullo stesso.

Il piccolo fabbricato rurale recintato, adibito dall’attore a ricovero per gli attrezzi e del proprio cane, non era stato in alcun modo menzionato nell’atto di vendita del terreno. Lo stesso era posto in aderenza ad un edificio di proprietà di terzi. Il venditore, di conseguenza, riteneva non potesse essere divenuto di proprietà degli acquirenti.

Non vi è stata alcuna costituzione del diritto di superficie da parte dello stesso, contestualmente alla cessione. Il fabbricato in questione, quindi, venne dichiarato di proprietà dell’acquirente. Tale decisione venne presa nonostante l’attore non avesse avuto alcuna intenzione di alienarlo.

Autorità: Cassazione civile

Data: 12/05/2016

Numero: 9769

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