Con ordinanza n. 23723 del 1° settembre 2021 la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui “la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative”.

IL FATTO

Il caso riguardava la richiesta dell’ex dipendente di una società di ottenere il pagamento del compenso dovuto in virtù di quanto previsto dalla clausola del patto di non concorrenza pattuita al momento dell’assunzione, per i due anni successivi alla cessazione del rapporto.

Sennonché, in conformità con quanto previsto dalla clausola contrattuale anzidetta, il datore di lavoro aveva esercitato il diritto di recesso già sei anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro.

La Corte di Appello di Bologna, confermando la pronuncia emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, aveva respinto la domanda dell’ex dipendente, ritenendo che la stessa non avesse subito alcun danno tale da giustificare l’indennizzo richiesto, giacché, avendo il datore di lavoro comunicato alla dipendente l’intenzione di non avvalersi del patto ben prima della cessazione del rapporto, la dipendente aveva avuto modo riorganizzare il proprio futuro lavorativo, senza subire alcun pregiudizio.

 

LE MOTIVAZIONI DELLA CORTE

La Suprema Corte di Cassazione – ribaltando la decisione della Corte di Appello – ha, invece, rilevato che:

  • gli effetti del patto di non concorrenza si cristallizzano sin dall’inizio del rapporto di lavoro e, in ogni caso, dalla sottoscrizione dell’accordo stesso; pertanto è da questo momento che deve ritenersi compressa la libertà del lavoratore di programmare il proprio futuro lavorativo;
  • la clausola che prevede la possibile rinuncia da parte del datore di lavoro al patto stesso, facendo cessare ex post gli effetti operativi del patto è nulla e inefficace. Invero, siffatta clausola si configurerebbe come condizione risolutiva affidata alla mera discrezionalità di una sola parte contrattuale.

In definitiva, al lavoratore spetta il diritto di ricevere il relativo compenso di entità commisurata alla durata degli effetti del patto originariamente previsto dal contratto di lavoro.