Il caso

La società Alpha stipulava un contratto di agenzia con la società Beta S.a.s.. Molti anni dopo dalla conclusione del contratto, il legale rappresentante pro tempore e socio accomandatario della società Beta S.a.s., il Sig. Tizio, nell’informare la preponente Alpha che a breve avrebbe esercitato il recesso dal contratto di agenzia in ragione del suo pensionamento, chiedeva alla preponente se aveva diritto alle indennità di fine del rapporto.

La normativa di riferimento

La normativa di riferimento è diversa a seconda di come le parti hanno convenuto di regolare il rapporto di agenzia.

Se le parti hanno deciso di regolare il rapporto applicando le sole disposizioni del Codice Civile,  occorrerà fare riferimento all’art. 1751 c.c., rubricato “Indennità in caso di cessazione del rapporto”; se invece le parti hanno convenuto di applicare la sola contrattazione collettiva, occorrerà fare riferimento agli A.E.C. di settore, che prevedono tre tipi di indennità: indennità di risoluzione del rapporto (F.I.R.R.), indennità supplettiva di clientela e indennità meritocratica.

I diversi tipi di indennità

Con riguardo all’indennità prevista dal Codice Civile, l’art. 1751 c.c., come modificato dal D.LGS. n. 65 del 1999, prevede, per un verso, che: “All’atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni: 1) l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; 2) il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”; per altro verso, che: “L’indennità non è dovuta (…) quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività”.

Con riguardo alle indennità previste dalla contrattazione collettiva, l’indennità di risoluzione del rapporto (F.I.R.R.) viene versata dalla mandante direttamente nel fondo F.I.R.R. istituito presso l’Enasarco, è calcolata in una percentuale sugli importi percepiti dall’agente in costanza di rapporto ed è corrisposta all’agente a prescindere da un apporto di clientela e/o da uno sviluppo degli affari con i clienti esistenti.

L’indennità suppletiva di clientela, invece, spetta all’agente ove il contratto si sciolga ad iniziativa della mandante per fatto non imputabile all’agente, a prescindere da un apporto di clientela e/o da uno sviluppo degli affari con i clienti esistenti.

L’indennità meritocratica, infine, risponde ai criteri indicati dall’art. 1751 c.c. relativamente alla sola parte in cui prevede come duplice presupposto per la sua erogazione da un lato, l’aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l’acquisizione di nuovi clienti da parte dell’agente e dall’altro, che all’esito della cessazione del rapporto con l’agente il preponente continui a ricevere ancora sostanziali vantaggi derivanti dai nuovi procurati clienti ovvero dal suddetto incremento di affari con i vecchi.

La risposta della Corte di Cassazione al quesito

La Corte di Cassazione ha di recente chiarito che, essendo la società di persone soggetto dotato di propria personalità giuridica e centro di imputazione di interessi autonomo e distinto rispetto alla compagine sociale, il raggiungimento dell’età pensionabile da parte del legale rappresentante pro tempore e socio accomandatario è un fatto interno alla società del tutto irrilevante ai fini della prosecuzione del rapporto di agenzia, tant’è che i soci accomandanti ben potrebbero sostituirsi al soggetto pensionato o sostituire quest’ultimo con un terzo (Cass., Sez. II, ord. n. 8008, 30/03/20018).

In altre parole, in caso di recesso dal mandato operato dall’agente in forma societaria per pensionamento del legale rappresentante pro tempore e socio accomandatario, il contratto di agenzia verrebbe sciolto per fatto imputabile all’agente, costituendo il pensionamento del legale rappresentante pro tempore fatto interno alla società, che ben potrebbe continuare l’attività di agenzia avvalendosi di altra persona, diversa rispetto al soggetto pensionato.

In conseguenza di ciò, all’agente in forma societaria: 1) non sarà dovuta l’indennità prevista dall’art. 1751 c.c., laddove il rapporto sia disciplinato solamente dal Codice Civile; 2) non saranno dovute né l’indennità di clientela né l’indennità meritocratica, ma solamente l’indennità di risoluzione del rapporto (F.I.R.R.), laddove il rapporto sia disciplinato solamente dagli A.E.C.; 3) sarà dovuta solamente l’indennità di risoluzione del rapporto (F.I.R.R.), laddove il rapporto sia disciplinato sia dal Codice Civile sia dagli A.E.C..