Il patto di non concorrenza post-contrattuale è una clausola che viene spesso inserita nei contratti di agenzia.

La ragione del suo ampio utilizzo è da individuarsi nel fatto che tale patto consente di tutelare l’avviamento della clientela dell’impresa preponente in modo molto più efficace di quanto possano consentire le norme contro la concorrenza sleale, considerato che tale patto vieta all’agente di svolgere attività in concorrenza con il preponente per il periodo successivo alla cessazione del contratto per un massimo di 2 anni dalla cessazione dello stesso.

Nel caso di clausola di non concorrenza che preveda una durata più lunga dei due anni od un vincolo a tempo indeterminato, l’efficacia della relativa pattuizione dovrà essere ridotta nel limite biennale.

Il caso

Un agente di commercio conveniva in giudizio l’azienda presso la quale aveva lavorato per essersi rifiutata di corrispondere quanto dovuto a titolo di patto di non concorrenza per il biennio successivo alla cessazione del rapporto. Il preponente, di contro, ribadiva che nel contratto era prevista una percentuale dello 0,25% sulle vendite da imputare a patto di non concorrenza e chiedeva in via riconvenzionale il pagamento della penale, in conseguenza della violazione del patto da parte dell’agente, oltre alla restituzione di tutti gli importi versati in corso di rapporto a tale titolo.

Il Tribunale della Spezia, verificata la sussistenza di atti violativi del patto di non concorrenza e la validità della clausola, condannava l’agente a restituire quanto percepito a tale titolo, oltre al pagamento della penale.

L’agente proponeva appello dolendosi della nullità del patto di non concorrenza per mancanza di specifica approvazione per iscritto, nonostante la sua natura di clausola vessatoria inserita in un testo contrattuale standard, cioè predisposto unicamente dalla preponente in modo identico (salvo per quanto riguarda la misura delle provvigioni) ad altri contratti da questa stipulati con altri agenti.
Avendo la Corte d’Appello ritenuto fondato tale profilo del gravame, il preponente aveva proposto ricorso in Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c..

Il patto di non concorrenza post-contrattuale non ha natura vessatoria e pertanto non richiede approvazione scritta

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1143 del 14 gennaio 2022, torna a pronunciarsi in tema di patto di concorrenza post-contrattuale, confermando, in continuità con quanto già affermato in alcuni precedenti arresti, che tale clausola, se inserita in un contratto di agenzia commerciale, non avendo carattere vessatorio, non è soggetta all’obbligo di approvazione scritta ex art. 1341 del Codice Civile.

In tale pronuncia gli Ermellini ribadiscono il principio di diritto già espresso da Cass. n. n. 4190 del 2020, secondo cui: “Nel contratto di agenzia, il patto aggiunto di carattere vessatorio non necessita di specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., perchè il regolamento negoziale non è riferito ad una platea indifferenziata di soggetti, ma solo agli agenti (nella specie i promotori finanziari di una banca), nè lo stesso risulta predisposto a mezzo di moduli e formulari”.

In tema di condizioni generali di contratto, per gli Ermellini, affinché sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto ex art. 1342, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto, in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, essendo altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti (c.d. contratti “per adesione”).

Non possono, invece, considerarsi “per adesione” i contratti in previsione e con riferimento a un singolo e specifico negozio da parte di uno dei contraenti, cui l’altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto.

Di conseguenza, le clausole nelle quali il regolamento negoziale di cui si discute sia riferibile ad una platea limitata e ben definita di soggetti e per il fatto di non essere stato predisposto a mezzo di moduli e formulari si sottraggono all’ambito di applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c..